Modifiche al percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere il compito di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell´Art. 34 comma 2-3 del D.Lgs. 81/08.

Nella seduta del 21-12-11 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le nuove regole per l´espletamento del percorso formativo e aggiornamento per il datore di lavoro che vuole assumere l´incarico di RSPP nella propria azienda. Si è quindi giunti alla conclusione dell´iter decisionale previsto dall´Art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08, già in questo articolo era prevista che la formazione dovesse essere come minimo di 16 ore fino ad un massimo di 48 ore a seconda della categoria di rischi dell´attività lavorativa.

In base alla classificazione ATECO (2002-2007) la macro categoria Sanità è stata inserita nelle attività lavorative ad ALTO RISCHIO.

Questa collocazione porta alla logica conseguenza che i percorsi formativi fino ad ora svolti non siano più sufficienti sia per i contenuti che per la durata degli stessi.

I contenuti saranno divisi in quattro moduli: Modulo normativo, Modulo gestionale (gestione e organizzazione della sicurezza), Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi), Modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). La durata del percorso formativo sarà di 48 ore.

Nell´Accordo è previsto anche un aggiornamento periodico di 14 ore a cadenza quinquennale (entro il 2017)  per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui all´Art. 3 del DM 16-01-97.

Per gli esonerati ai sensi dell´Art. 95 della 626 l´aggiornamento deve essere fatto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (entro il 2014) e dovranno partecipare ad un corso della durata di 48 ore.

Per chi inizia una nuova attività e intende svolgere il compito di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall´inizio della propria attività.

Pierluigi Martini

L´AIO ha avviato  un percorso per richiedere un aggiornamento  della classificazione ATECO al Ministero del Lavoro  per portare la attività dello studio Odontoiatrico da ALTO a BASSO rischio.

Riteniamo che in base alle segnalazioni di infortuni (quasi nulla) dei dipendenti degli studi odontoiatrici negli ultimi 5 anni si debba rivedere la nostra posizione.   Questo è un dato oggettivo che  in maniera incontrovertibile ci deve  far scalare  nella  classifica di rischio, anche perché la categoria degli odontoiatri si distingue per l´aggiornamento  e i sistemi di prevenzione degli infortuni con ingenti investimenti  a  totale carico dei professionisti datori di lavoro.

Pierluigi Delogu

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