Nella seduta del 21-12-11 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le nuove regole per l´espletamento del percorso formativo e i sucessivi aggiornamenti per il datore di lavoro che vuole assumere l´incarico di RSPP nella propria azienda e mantenerlo nel tempo.
L´Art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08 prevede che la formazione deve essere come minimo di 16 ore fino ad un massimo di 48 ore a seconda della categoria di rischi dell´attività lavorativa.
In base alla classificazione ATECO (2002-2007) la macro categoria Sanità è considerata una attività lavorativa ad ALTO RISCHIO.
Questa collocazione porta alla logica conseguenza che i percorsi formativi fino ad ora svolti non siano più sufficienti sia per i contenuti che per la durata degli stessi.
Da quest’anno la durata dei corsi di formazione sarà di 48 ore, nota bene: chi inizia una nuova attività e intende svolgere il compito di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall´inizio della propria attività.
Nella stessa seduta del 21-12-11 è stato previsto un aggiornamento periodico di 14 ore a cadenza quinquennale, quindi da svolgere entro il 2017, per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui all´Art. 3 del DM 16-01-97 (corsi da16 ore).
Per gli esonerati ai sensi dell´Art. 95 della 626 l´aggiornamento deve essere fatto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (entro il 2014) e dovranno partecipare ad un corso della durata di 48 ore.
Pierluigi Martini
Consiglio di Presidenza AIO