Nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 21-12-2011 si sono introdotte delle sostanziali modifiche a proposito della formazione dei dipendenti ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

A partire dal 26-01-2012,  quindi 15 giorni dopo la data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo, si applicano i dettami dell’accordo il quale stabilisce la durata  minima della  formazione dei lavoratori a seconda della categoria di rischio di appartenenza nonché  i contenuti dell’iter formativo e le caratteristiche dei docenti.

Fino a prima del presente accordo la formazione dei dipendenti era si obbligatoria al momento dell’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove tecnologie o alla modifica dei rischi presenti nell’azienda ma non aveva un inquadramento così dettagliato nel numero di ore previste, dei contenuti delle stesse e nella caratteristica dei docenti.

Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria Ateco di appartenenza, devono frequentare un corso di formazione generale di minimo 4 ore dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro sui seguaenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti-doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Per le categorie Ateco ad alto rischio, tra cui la sanità, corso di formazione specifica di minimo 12 ore sui rischi tipici del proprio settore, nel nostro caso rischio infortuni, elettrico, chimico, biologico, fisico, radiazioni, rumori, vibrazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, dpi e organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress-lavoro correlato, segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo specifico di rischio, procedure esodo e incendio, procedure organizzazione di primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione definiti dall’accordo i lavoratori entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ( entro il 26-01-2013) corsi di formazione fomalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

I corsi possono essere svolti anche presso l’azienda e essere tenuti da Rspp con almeno tre anni di esperienza prevedendo per ciascun corso: soggetto organizzatore (che può essere anche il datore di lavoro, il responsabile del progetto formativo (che può essere il docente stesso), il nominativo dei docenti, il numero dei partecipanti (max 35), registro di presenza dei partecipanti, obbligo di presenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e di lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Da tutto ciò si evice che difficilmente, pur avendo le competenze per poter svolgere in autonomia i corsi di formazione, potremo organizzare in proprio la formazione richiesta.

I corsi di primo soccorso, Blsd, anti incendio, Rls eventualmente fati dai nostri dipendenti non sono validi per dimostrare formazione pregressa ed evitare la formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21-12-2011.

Riassumendo: per la nostra categoria di rischio tutti i nuovi assunti, ma anche i dipendenti presenti di cui non siamo in grado di provare la formazione, devono seguire un corso di 4 ore di formazione generale e uno di 12 ore sui rischi specifici per un totale di 16 ore. E’ inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Pierluigi Martini
Consigliere di Presidenza

ALLEGATI:
SINTESI_Accordo_Stato_Regioni Gentilmenti concessi dall’ing. Marco Passone

art-37 lavoratori

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