Riepiloghiamo nel frattempo la situazione per Medici ed Odontoiatri.
I Professionisti sanitari, sono ancora esentati dal fare fattura elettronica ai propri pazienti. La legge 215/21 (di conversione del Decreto Legge 146) conferma ancora per quest’anno il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie rese direttamente ai pazienti, i cui dati vanno invece spediti al Sistema Tessera sanitaria. Resta per queste tipologie di prestazioni l’obbligo della fattura cartacea. La Fattura Elettronica è però obbligatoria dal 2019 per le prestazioni rese nei confronti di assicurazioni, “ditte”, societá, enti, altri professionisti a prescindere dalla forma con cui esercitino l’attività professionale (oltre che, dal 2015, per prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione). E per quelle effettuate dall’odontotecnico all’odontoiatra. Queste fatture devono essere spedite tramite il sistema SDI entro i 12 giorni successivi al momento di effettuazione della prestazione.
Eccezion fatta quindi per quei contribuenti “forfettari” che nel periodo di imposta precedente avevano conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000€ (e che per espressa previsione del DL 36/2022 potranno emettere la fattura ancora in modalità non elettronica fino al 31.12.2023), si è raggiunta una piena equiparazione dal punto di vista degli adempimenti relativi alla fatturazione tra i professionisti con il regime “ordinario” e quelli con il regime forfettario (ex L.190/2014) o che applicano ancora il regime di vantaggio (ex DL 98/2011).
A questo punto una domanda/provocazione: quanto ancora si dovrà attendere per l’aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica così da recepire le indicazioni del Garante sulla Privacy e non dover più adempiere alla (noiosa) comunicazione dei dati al sistema TS che, ricordiamo, dal 1.1.2023 non avrà più cadenza semestrale ma diverrà mensile?
*Dottori Commercialisti Studio Terzuolo Brunero & Associati in Torino, Milano e Roma