di Alessandro ed Umberto Terzuolo*
In questi giorni scadono importanti obblighi per i contribuenti tenuti all’invio della fattura elettronica.  In particolare, i “forfettari” (ma anche coloro che applicano il regime di vantaggio ex DL 98/2011) entro oggi, 31 agosto, possono ancora emettere le fatture riferite al mese di luglio senza andare incontro alle sanzioni per la tardiva emissione, come previsto dal Decreto PNRR2 (DL 36/2022 convertito, con modifiche, dalla L. 79/2022).
Il termine ordinario di invio allo SDI, infatti, consisterebbe nei 12 giorni successivi al momento di effettuazione della prestazione.
Precisiamo che il regime transitorio introdotto dal DL 36/2022 si applica per tutte le prestazioni rese dai contribuenti forfettari nel 3º trimestre 2022: pertanto, entro il 30 settembre, si potranno emettere le fatture relative alla prestazioni rese agosto e, entro il 31 ottobre, quelle relative a settembre senza incorrere nelle sanzioni per il tardivo invio al Sistema di Interscambio.
Da ottobre, invece, questi contribuenti dovranno inviare le fatture all’Agenzia delle Entrate tramite canale SDI entro i 12 giorni successivi al momento di effettuazione della prestazione (che, generalmente, per le prestazioni di servizi coincide con l’incasso del corrispettivo), preferibilmente facendo conto su un software di gestione delle fatture specifico o, almeno inizialmente, utilizzando i software messi a disposizione gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate.

Riepiloghiamo nel frattempo la situazione per Medici ed Odontoiatri.

I Professionisti sanitari, sono ancora esentati dal fare fattura elettronica ai propri pazienti. La legge 215/21 (di conversione del Decreto Legge 146) conferma ancora per quest’anno il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie rese direttamente ai pazienti, i cui dati vanno invece spediti al Sistema Tessera sanitaria. Resta per queste tipologie di prestazioni l’obbligo della fattura cartacea. La Fattura Elettronica è però obbligatoria dal 2019 per le prestazioni rese nei confronti di assicurazioni, “ditte”, societá, enti, altri professionisti a prescindere dalla forma con cui esercitino l’attività professionale (oltre che, dal 2015, per prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione). E per quelle effettuate dall’odontotecnico all’odontoiatra. Queste fatture devono essere spedite tramite il sistema SDI entro i 12 giorni successivi al momento di effettuazione della prestazione.

Eccezion fatta quindi per quei contribuenti “forfettari” che nel periodo di imposta precedente avevano conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000€ (e che per espressa previsione del DL 36/2022 potranno emettere la fattura ancora in modalità non elettronica fino al 31.12.2023), si è raggiunta una piena equiparazione dal punto di vista degli adempimenti relativi alla fatturazione tra i professionisti con il regime “ordinario” e quelli con il regime forfettario (ex L.190/2014) o che applicano ancora il regime di vantaggio (ex DL 98/2011).

A questo punto una domanda/provocazione: quanto ancora si dovrà attendere per l’aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica così da recepire le indicazioni del Garante sulla Privacy e non dover più adempiere alla (noiosa) comunicazione dei dati al sistema TS che, ricordiamo, dal 1.1.2023 non avrà più cadenza semestrale ma diverrà mensile?

*Dottori Commercialisti Studio Terzuolo Brunero & Associati in Torino, Milano e Roma

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