Dal 01 giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di dieci dipendenti devono dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli art.28 e 29 del decreto D.lgs 81/08.
Il DVR è un compito indelegabile dal datore di lavoro, che redige in collaborazione con RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), con il medico competente (ove fosse presente) e con la consultazione del RLS (rappresentate dei lavoratori se presente) e deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante la
- attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI (dispositivi di protezione) adottati.
- programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
- individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e delle figure della organizzazione aziendale che devono realizzarle in base alle loro competenze.
- indicazione del nominativo del RSPP del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
- individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente che espongono i lavoratori
- a rischi specifici e che richiedono una adeguata formazione
Chi è già in possesso di un DVR, se non sono intervenute modifiche nell’attività che abbiano comportato modifiche dei rischi, non è obbligato a rifarlo. Il termine ultimo si riferisce ai datori di lavoro che ad oggi hanno prodotto solamente l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Dott. Pierluigi Martini
Consiglio di Presidenza Procedurastandardizzata per valutazione dei rischi