La direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferita da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario di recente recepita dall’Italia con il decreto legislativo 19/2014 ripropone il quesito sull'obbligo o meno di effettuare la Sorveglianza Sanitaria, implicando la necessità di rivolgersi al medico competente ove si ravvisi il minimo rischio sui lavoratori che operano nei luoghi interessati da attività sanitaria indipendentemente dal rapporto contrattuale (dipendenza, collaborazione etc).

L’Associazione Italiana Odontoiatri ricorda che già il decreto legislativo 81/08 affida al datore di lavoro il compito non delegabile di realizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In Italia già oggi il professionista si assume  la responsabilità di stabilire se sia necessaria o meno la sorveglianza sanitaria, e spesso la attua.

La nuova direttiva taglienti introduce l’obbligo di sorveglianza sanitaria ove il professionista non sia in grado di escludere il pur minimo rischio potenziale per i lavoratori. E cambia le sanzioni comminate in caso di inadempimento: arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da euro 2.740 a 7.014,40.

A seguito del recepimento della normativa, alla riunione del Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria del Ministero della Salute del 20 Marzo scorso, si è manifestato l’auspicio dell’istituzione di una commissione di esperti chiamati a chiarire I limiti di applicazione del provvedimento.

AIO sottolinea che i dati INAIL sulla morbilità in ambito odontoiatrico non contengono segnalazioni di infortuni per le assistenti alla poltrona (1) mentre per gli odontoiatrii si segnalano in Italia 44 casi di infortuni in generale nel 2012, di cui solo il 14%  erano imputabili a ferita da taglio.
AIO si impegnerà inoltre affinché si producano ulteriori dati a smentita dei presupposti delle nuove norme Ue.

Il rischio dunque è minimo, ma non può sempre essere escluso. Se il DVR realizzato dal datore di lavoro individua la presenza di rischi biologici diventa automatica l'adozione di una serie di misure anti-rischio tra cui la sorveglianza sanitaria. Se invece il DVR la escludesse il dentista ha il diritto di astenersi dall’attuare gli obblighi, fermo restando che in caso di incidenti o di ispezioni sarà chiamato a dimostrare la correttezza della sua valutazione.

Ricordiamo inoltre che il diritto a risarcimento di eventuali danni avviene dalla scoperta degli stessi e non dal momento in cui si sono provocati, la valutazione del medico competente può essere di aiuto per prevenire eventuali richieste risarcitorie da parte del dipendente. 

Non può mancare nella categoria una conoscenza dettagliata del Documento di Valutazione del Rischio perciò AIO continuerà a organizzare corsi per dare formazione ed informazione aggiornata sul D.Lgs. 81/08 affinché i colleghi possano decidere in libertà come applicare i dettami della legge.

(1)http://bdprofessioni.inail.it/bdpbi/saw.dll?Dashboard&NQUser=PUBLIC&PortalPath=/shared/Professioni/_portal/Report_Profesioni&Action=Navigate&P0=2&P1=eq&P2=%22descrizione%20NUP_2012%22.COD_NUP&P3=53110&P4=eq&P5=%22descrizione%20NUP_2012%22.cod_nup_bis&P6=5311 http://bdprofessioni.inail.it/bdpbi/saw.dll?Dashboard.

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