Oggi gli iscritti convocati per un procedimento disciplinare non sono tenuti a dare risposta alle richieste di chiarimenti

CASO POTENZA, QUANDO LA CAO ISTRUI’ IL PROCEDIMENTO LA CASSAZIONE NON AVEVA CAMBIATO INDIRIZZO

Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Potenza Maurizio Capuano torna sulla sentenza della Cassazione del 23 gennaio scorso qui allegata che ha dato ragione a un odontoiatra potentino punito con la sospensione per non essersi presentato all’Ordine in seguito a un esposto sui metodi con cui promuoveva al pubblico la società di cui è accomandatario. La sentenza era stata ribadita in appello dalla Commissione Centrale Esercenti arti e professioni sanitarie (CCEPS) ma la Suprema Corte ha sottolineato che un iscritto convocato all’ordine per un’audizione preliminare non può essere punito se non si presenta valutando che possa essere in qualche modo pregiudicato il suo diritto a difendersi. Peraltro la Cassazione ha cambiato in questa materia indirizzo dal 2011 mentre i fatti contestati alla CAO Potenza risalgono al 2009-2010, mentre successivo è il giudizio della CCEPS.

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Di Maurizio Capuano 

L’aver appreso dell'annullamento del procedimento disciplinare che la CAO Potenza, da me presieduta, ha posto in essere, dopo attento e scrupoloso esame dei documenti  e seguendo con metodo certosino procedure mai codificate, ma solo accennate ed affrontate a margine di eventi in federazione, fa molto male!

A caldo e dopo attenta lettura della sentenza appare assurdo che, per come è stata da noi sviscerata l'intera vicenda, non siano evidenti le motivazioni che, ritenute insufficienti, hanno reso nullo il provvedimento.

Basta infatti semplicemente leggere la sentenza della Cassazione Civile: “La corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto; cassa, in relazione alla censura accolta, la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla CCEPS”.

Cosa vuol dire questo?

In pratica la nostra CAO POTENZA ha ben operato nel procedimento disciplinare istruendo e licenziando un provvedimento formalmente corretto, come ben evidenziato più volte nella stessa sentenza, in cui si rimarca, inoltre, il pieno rispetto, da parte della CAO PZ, dei diritti del sanitario oggetto del procedimento.

Resta il punto 4 del ricorso che va spiegato non alla luce di quanto apparso sulla stampa di settore come una LIBERALIZZAZIONE DELLE FORME DI PUBBLICITA', ma come una conferma del potere delle CAO e degli ordini circa il controllo sul messaggio pubblicitario, lì dove la sentenza recita testualmente: “resta fermo il potere-dovere degli ordini professionali ……… di verificare, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario (Cass., Sez. 3, 9 marzo 2012, n. 3717).”

Il problema di fondatezza del ricorso è infatti collegato alla vetustà del procedimento disciplinare avvenuto nel 2009/2010 quando ancora non erano intervenute le sentenze del 2011 riportate dalla Suprema Corte.

Quindi, in merito all'aggravante della mancanza di collaborazione di cui l'art. 1 del Codice Deontologico la CAO ha ben operato secondo quanto stabilito dal dettato dell'art. 1 ma, in seguito la CCEPS avrebbe dovuto tener conto che questa aggravante non poteva più essere considerata tale alla luce della sentenza del 2011 della suprema Corte e di conseguenza rimodularne la pena, o rinviare alla CAO la documentazione.

Ciò non è avvenuto e per di più le motivazioni addotte dalla CCEPS sono state considerate “apodittiche” dalla Suprema Corte e non ben articolate al punto che la CCEPS si è vista rinviare la documentazione  oggetto del ricorso.

Brevi considerazioni quindi sull'accaduto :

1) La CAO PZ ha ben operato… diciamolo forte!

2) Andrebbe rivisto l'intero procedimento disciplinare adeguando anche il Codice Deontologico in relazione ai nuovi pronunciamenti della Corte Di Cassazione.

3) Non è possibile che il formatore delle  CAO in sede FNOM diventa poi il legale di fiducia del professionista indagato. Da evidenziare che il sottoscritto, a tal proposito, denunciò questo conflitto di interessi due anni fa in occasione della riunione CAO Naz. a Roma, chiedendo all' Avv. Longhin, intervenuto in sede assembleare, a che titolo si potesse considerare formatore e nel contempo avversario delle CAO nei tribunali.

4) Occorre formare un canovaccio comune delle procedure che non lasci spazio a chi dovrà   occuparsi di procedimenti disciplinari negli Ordine e nelle CAO.

        5) Occorre che il personale degli ordini sia opportunamente formato ed in grado di recepire atti così importanti al fine di evitare di inficiare provvedimenti disciplinari vanificando l'operato delle commissioni.          

 Maurizio Capuano

Presidente CAO POTENZA 

 

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