La Conferenza delle Regioni ha approvato in questi giorni uno schema di decreto della Presidenza del Consiglio del 2022 che regola l’autorizzazione all’esercizio dell’attività alle strutture odontoiatriche che hanno bisogno di un direttore sanitario iscritto all’Albo. La legge 124 del 2017 sulla concorrenza individua quattro situazioni in cui tale autorizzazione può essere revocata (si veda sotto, i commi 153-156). Primo: se vi esercitano come odontoiatri operatori non iscritti all’Albo. Secondo: se non nomina un direttore sanitario. Terzo: se il direttore sanitario non è iscritto all’albo Odontoiatri. Quarto: se il direttore sanitario odontoiatra si occupa di più di una struttura. Secondo il Dpcm, ogni regione dovrà dotarsi di un ufficio per verificare le informazioni inviate dalle strutture che intendano farsi autorizzare. L’ufficio può disporre accertamenti, diffidare la struttura a correggere irregolarità, sospendere l’autorizzazione e revocarla in caso di ripetute violazioni ovvero revocare la sospensione se le cose si sono messe a posto.

AIO ha una posizione netta in materia. La legge 124, ammettendo tutte le forme societarie all’esercizio dell’odontoiatria, ha perso la chance di dare slancio alla Società tra professionisti, iscritta all’Albo al pari degli stessi Soci e dipendenti odontoiatri ed in grado, unica, di conciliare tutela della salute e benefici dell’attività svolta in forma strutturata. «Al comma 153, anziché consentire l’esercizio dell’attività a società le cui strutture siano dotate di direttore sanitario iscritto Albo, sarebbe stato utile circoscrivere tale esercizio alle sole STP definite dalla legge 183 del 2011», dice il Segretario Sindacale Nazionale AIO Danilo Savini. «Il risultato della scelta fatta nel 2017 è che l’obbligo di autorizzazione oggi si indirizza ad un ginepraio di situazioni tra cui alcune dove si fa commercio di un bene – la salute –che invece non è commerciabile: situazioni che, anche volendo, è difficile riportare tutte alla legalità. Alcune regioni “illuminate” nell’affiancare le STP alle altre società, iniziano a distinguerle: in Emilia Romagna ad esempio ai fini dei sostegni ai progetti innovativi si differenzia tra “liberi professionisti ordinistici” e “non ordinistici”, sia che operino come persone fisiche sia che lo facciano in forma societaria».

 

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

153. Lesercizio dellattività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitan- ti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. Lesercizio dellattività odontoiatrica è altresì consentito alle socie- tà operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture sia- no dotate di un direttore sanitario iscritto allalbo degli odontoiatri e allinterno delle quali le prestazioni di cui allarticolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano ero- gate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il di- rettore sanitario non abbia i requisiti richiesti per leserci- zio dellattività odontoiatrica, devono nominare un diret- tore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.

155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.

156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività del- la struttura, secondo le modalità definite con apposito de- creto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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