A differenza del titolare di studio odontoiatrico che utilizza un’apparecchiatura radiologica, l’odontoiatra lavoratore autonomo che collabora con lui – o con una struttura – non deve nominare un esperto di radioprotezione “personale”. Deve però chiedere ed ottenere la relazione dell’esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza delle apparecchiature radiologiche di quella struttura o dello studio/degli studi ove lavora. Lo afferma un Parere reso dalla Fnomceo al Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano ed al suo omologo presidente CAO Gianmario Fusardi e protocollato lo scorso 15 maggio.

Il parere si rivolge a chi esegue attività radiodiagnostiche complementari in più studi odontoiatrici con i quali collabora esponendosi alle radiazioni prodotte dagli apparecchi e ad un rischio da misurare a parte. L’Omceo Brescia chiedeva se questa figura, essendo il suo rischio omogeneo a quello corso dal datore di lavoro proprietario dell’apparecchio, come quest’ultimo fosse tenuta a nominare un esperto di radioprotezione ai sensi del decreto legislativo 101/2020. La risposta a firma di Luigi Iandolo e Filippo Anelli è negativa. Ove serva un esame di imaging richiedente esposizione a raggi, l’odontoiatra titolato dalla legge ad eseguire l’esame come complementare alla sua attività prende la responsabilità per l’esposizione dei pazienti, dei lavoratori e sua. Come? Nominando un esperto di radioprotezione ed incaricandolo di produrre una relazione periodica, frutto delle verifiche condotte annualmente in base al dlgs 101.

«Tra i lavoratori citati, nella struttura, ci sono sia dipendenti sia collaboratori. Questi ultimi sono lavoratori autonomi: a loro modo, imprese. Chi li tutela? L’articolo 2 del dlgs 101 afferma che anche loro sono tenuti ad acquisire la relazione dell’esperto di radioprotezione sulla base delle informazioni che hanno fornito. Tuttavia – spiega Danilo Savini, Segretario sindacale nazionale AIO – la norma non dice se questi Colleghi siano tenuti a nominare un esperto di radioprotezione dello studio o “personale” che produca una relazione ex novo. Per la Fnomceo la risposta è negativa, non si deve nominare un ERP e basta la relazione in possesso del titolare/dei titolari delle macchine che essi utilizzano. Un parere che Associazione Italiana Odontoiatri condivide in quanto semplifica gli adempimenti senza pregiudicare il diritto dei Colleghi alla tutela della loro salute. Spesso si cercano complicazioni e interpretazioni nelle norme che altrettanto spesso si risolvono a titolo oneroso. Non sarà questo il caso e ulteriori pareri non potranno che confermarlo».

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