Il Comitato Valutazione Sinistri è obbligatorio o no per gli studi odontoiatrici? E lo è anche se si è coperti da assicurazione Rc? Il dibattito sviluppato nella stampa di settore attorno al decreto attuativo della legge Gelli-Bianco in materia assicurativa (decreto interministeriale 232/2023) è giustamente fitto, considerate le legittime preoccupazioni che questa normativa sta suscitando tra i professionisti. La sensazione diffusa, infatti, è quella di trovarsi di fronte all’ennesimo adempimento burocratico, destinato a gravare ulteriormente sugli studi sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello economico, senza che se ne colga con chiarezza l’effettiva utilità.

Il CVS – Comitato di Valutazione dei Sinistri – è organismo deputato all’analisi degli eventi avversi e delle richieste risarcitorie sotto il profilo clinico, medico-legale e giuridico, con funzioni di interlocuzione nei confronti delle compagnie assicurative.

Come spesso accade, tuttavia, il testo normativo presenta profili interpretativi non univoci, al punto da aver già prodotto letture tra loro profondamente divergenti.

Da una parte vi è chi ritiene che il CVS costituisca un obbligo generalizzato per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private; dall’altra, vi sono interpretazioni secondo cui i professionisti che esercitano come persone fisiche, sia in qualità di titolari di studio odontoiatrico sia come collaboratori libero-professionali, nonché le STP, non rientrerebbero tra i soggetti obbligati.

Personalmente ritengo che quest’ultima interpretazione, oltre a risultare più sostenibile per la categoria, appaia anche maggiormente coerente con il dato letterale della norma, che agli articoli 15 e 16 fa espresso riferimento alla “struttura sanitaria”. Una formulazione che sembra lasciare aperta la necessità di ulteriori chiarimenti normativi o ministeriali per definire con precisione l’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento.

In sostanza, appare condivisibile una linea di prudenza. In assenza di indicazioni definitive, ritengo infatti opportuno evitare prese di posizione categoriche su un tema che necessita ancora di chiarimenti ufficiali.

In questa direzione si sta muovendo AIO che, in collaborazione con ANDI, si sta attivando per promuovere un interpello presso i ministeri competenti, nella consapevolezza che questo rappresenterà soltanto il primo passaggio di un percorso necessario a fare piena chiarezza sulla questione e a garantire ai colleghi la possibilità di esercitare con serenità e certezza normativa.

È importante, infine, ricordare che allo stato attuale la mancata istituzione del CVS non comporta alcuna sanzione e non determina la perdita della copertura assicurativa.

Per questo motivo riteniamo opportuno invitare i colleghi alla cautela, evitando iniziative organizzative potenzialmente onerose e forse inutili, almeno fino a quando il quadro normativo non sarà definito in maniera più chiara e definitiva.

Il Segretario Nazionale AIO

Dottor Graziano Langone

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