di Graziano Langone * e Anna Laura Melone **
È da poco terminato l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2026, con la pubblicazione, avvenuta pochi giorni fa, dei relativi decreti attuativi. Tra le misure più rilevanti per gli odontoiatri figura la riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33%. L’intervento, pensato per sostenere il ceto medio, produce tuttavia un beneficio limitato: per un professionista con un utile di 50.000 euro il risparmio massimo è di circa 440 euro annui.
Ben più rilevante e deludente è invece l’esclusione dei professionisti dall’iperammortamento, misura destinata a sostituire Industria 4.0 e 5.0. Lo strumento consente di dedurre investimenti fino a 2,5 milioni di euro con una maggiorazione del 180%, in 3 o 6 anni, per l’acquisto di beni tecnologici indicati negli allegati 3-bis e 3-ter, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
La manovra 2026 limita l’accesso all’iperammortamento alle sole imprese, escludendo i professionisti e portando di fatto alla luce una serie di mancate applicazioni di normative vigenti. La scelta di riservare la misura esclusivamente alle imprese contrasta infatti nettamente con il Codice degli incentivi (decreto legislativo 184/2025), che ha introdotto il principio di equiparazione tra lavoratori autonomi e imprese nell’accesso ai benefici fiscali e finanziari.
L’articolo 10 di tale decreto stabilisce che i professionisti possano accedere agli incentivi alle stesse condizioni delle PMI, quando il bando prevede la partecipazione dei lavoratori autonomi. Con questa disposizione si elimina l’applicazione di requisiti non giustificati che ostacolano la partecipazione dei lavoratori autonomi, liberi professionisti compresi.
Nel testo del decreto è inoltre prevista una definizione di “impresa” che include qualsiasi soggetto, compreso il lavoratore autonomo, che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica.
Il legislatore, nel ridisegnare il sistema degli incentivi, ha quindi riconosciuto implicitamente che la forma giuridica (società versus libero professionista) non rappresenta di per sé un criterio valido per escludere soggetti dalla partecipazione ai regimi di sostegno pubblico, quando l’attività economica svolta è comparabile, allineandosi così alle raccomandazioni della Commissione Europea.
Il diritto europeo, attraverso la Raccomandazione CE n. 2003/361/CE, ridefinisce chiaramente all’articolo 1 il concetto di impresa: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica».
Questa definizione, utilizzata ai fini dell’accesso ai fondi e agli incentivi dell’Unione Europea, sostiene un’interpretazione ampia del concetto di impresa, nella quale i liberi professionisti rientrano pienamente qualora svolgano un’attività economica.
Infine, non da ultimo, la Costituzione italiana prevede all’articolo 3 il principio di uguaglianza. Un’esclusione normativa – come quella dall’iperammortamento – che tratta in modo diverso soggetti che, sotto il profilo economico e contributivo, svolgono attività analoghe può configurare una violazione di tale principio costituzionale.
L’assenza di correttivi nei decreti attuativi ha quindi confermato l’esclusione dei professionisti che operano in forma individuale, nonostante le pressioni esercitate da AIO e dalla categoria, in coerenza con quanto previsto dalla legge 160/2023 (che aveva introdotto il principio secondo cui la qualifica di professionista “non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti, ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto”) e dal citato d.lgs. 184/2025.
Pur sostenendo da sempre l’organizzazione degli studi in forma societaria, AIO riconosce che in molte realtà la ditta individuale resta la soluzione più adeguata. L’attuale impianto normativo genera pertanto una concorrenza sleale tra società e partite IVA che operano nello stesso settore, incentivando gli investimenti di alcuni e penalizzando quelli di altri.
Alla luce dei riferimenti legislativi citati, sussiste dunque una disuguaglianza riconducibile al mancato rispetto, da parte delle istituzioni, del quadro normativo attualmente in vigore. Il legislatore distingue infatti tra uguaglianza formale e sostanziale: soggetti che svolgono attività economiche comparabili dovrebbero essere trattati in modo equivalente nei regimi di agevolazione fiscale. L’esclusione dei professionisti da alcune misure incentivanti può tradursi in un ostacolo economico che limita la capacità di crescita e di sviluppo professionale, impedendo una piena partecipazione allo sviluppo economico del Paese.
AIO continuerà a battersi per l’equiparazione tra professionisti e società. Consentire l’accesso alle tecnologie più avanzate per la diagnosi e la produzione protesica, evitando un sistema a due velocità, è una scelta che riguarda non solo i professionisti, ma anche la qualità delle cure offerte ai cittadini e ai pazienti italiani.
* Graziano Langone – Segretario Sindacale Nazionale Associazione Italiana Odontoiatri
* Laura Anna Melone – Segretario Sindacale AIO Torino-Cuneo