Ci sono novità nella Finanziaria sulla tenuta del registro elettronico per i rifiuti il “Rentri”. Il testo che il Senato sta per approvare esenta gli studi dentistici di piccola-media taglia sia dalla tenuta del registro sia dall’iscrizione al portale https://www.rentri.gov.it/it . Un’incombenza che è relativa agli studi con meno di 10 dipendenti – quelli più grandi si sono già iscritti – e che ha iniziato a decorrere dallo scorso 15 dicembre; ma scade il 13 febbraio 2026. C’è dunque oltre un mese e mezzo di tempo per adempiere.
Frutto di emendamenti identici del gruppo Autonomie, la modifica, di cui riportiamo foto, esclude dai due obblighi (iscrizione a portale e tenuta registro elettronico) “i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 190 del decreto legislativo 152 del 2006 sull’economia circolare.
Si tratta dei produttori di rifiuti pericolosi non rientranti nella qualifica di ente od impresa. Dunque fino a prova contraria dovrebbero iscriversi e attivare registro studi attivati in forma societaria anche con meno di 10 dipendenti. Al contrario, sarebbero esclusi gli studi con meno di 10 dipendenti non attivati in forma di impresa che, a norma del decreto del 1990, possono sostituire la tenuta del Rentri o con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione (che però con la nuova normativa si informatizza, una pratica affidabile al gestore della raccolta rifiuti), o anche semplicemente con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dallo stesso gestore della raccolta rifiuti.
Unitamente al resto della legge di Bilancio per il 2026, la nuova norma dovrebbe essere approvata domani per poi passare alla Camera dove la legge sarà approvata in via definitiva.
L’Esecutivo Nazionale AIO
Emendamento – Art. 134-ter – Misure in materia di economia circolare
1. All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 ».
Articolo 190 Dlgs 152/2006 – Registro cronologico di carico e scarico
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
- Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
6. Quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civileproduttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (acconciatori, istituti di bellezza, manicure, pedicure, tatuaggi e piercing) che producono rifiuti pericolosi – aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità : - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.