Coro di consensi intorno al rafforzamento dello “scudo” penale per medici, infermieri ed altri operatori sanitari – tra cui gli odontoiatri – previsto nella legge delega sul riordino delle professioni sanitarie varata ieri dal governo Meloni. Modificando il codice penale, il testo rinforza le tutele per i professionisti in caso di danni ai pazienti. E circoscrive ulteriormente, dopo la legge Gelli Bianco del 2017, gli ambiti della responsabilità sanitaria, limitando ancora i motivi per cui un camice può finire in tribunale. Ma si occupa anche di altro: introduce la specializzazione post-laurea universitaria per i medici di famiglia, premi agli ospedali legati alla riduzione delle liste d’attesa, misure per contrastare la carenza di personale, forme flessibili di impiego degli specializzandi, misure per la sicurezza sul lavoro, un sistema nazionale di certificazione delle competenze, una governance per l’uso dell’intelligenza artificiale. Infine, all’articolo 6 evoca una revisione degli Ordini professionali su competenze, durata dei mandati e valorizzazione del ruolo di organi sussidiari dello Stato.

Scudo penale

La legge Gelli Bianco esclude la punibilità per colpa grave in caso di omicidio e lesioni colpose se il sanitario ha seguito le linee guida, fatta eccezione per le specificità del caso concreto. La nuova legge aggiunge che nell’accertare il grado della colpa del medico i giudici terranno conto delle carenze di personale e risorse, delle carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario, “della complessità delle patologie, della mancanza di conoscenze scientifiche consolidate o di terapie adeguate, della specifica posizione del professionista in contesti multidisciplinari e delle condizioni di urgenza o emergenza”. Resta la punibilità per colpa grave, osserva il presidente FNOMCeO Filippo Anelli, spiegando come il testo restituisca serenità ai professionisti nulla togliendo ai diritti dei cittadini-pazienti. Tra gli altri punti, uno –ripreso dal Presidente CAO Andrea Senna– rimarca “l’esigenza di disporre di professionisti specializzati con specifiche competenze a supporto dell’attività forense”.

Il parere di AIO

Il segretario sindacale AIO Danilo Savini si dichiara soddisfatto per le modifiche in tema di responsabilità sanitaria, valide per tutte le figure sanitarie. Ma aggiunge: «Tanto è dettagliata la parte che riguarda lo scudo penale e le modifiche al Codice, quanto è ancora da valutare il resto dell’impianto, che detta principi su cui siamo tutti d’accordo – deburocratizzazione, valorizzazione dei giovani, stop alle liste d’attesa, IA – ma ne affida la realizzazione entro la fine del 2026 a decreti legislativi di là da venire e da discutersi.  In particolare, all’articolo 6 si introduce una revisione degli Ordini professionali su “competenze, durata dei mandati e valorizzazione del ruolo di organi sussidiari dello Stato” senza aggiungere altro. Anche questi principi ci trovano d’accordo, perché vanno nel senso di avvicinare l’istituzione ai cittadini. Tuttavia il testo non ci dà la minima idea sul “come” avverrà tale avvicinamento, da attuarsi in tempi più o meno brevi. Ci fa un po’ impressione vedere affiancati lo scudo penale, così dettagliato, e il resto del riordino così nebuloso. AIO vigilerà affinché i principi evocati dal legislatore si traducano in norme efficaci e condivise e si evitino equivoci e confusioni nella “messa a terra” del DDL».

LO SCUDO PENALE

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 590-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 590-sexies. – (Limiti della responsabilità nell’attività sanitaria) – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma. Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave.».
b) dopo l’articolo 590-sexies è inserito il seguente: «Art. 590-septies.- (Colpa nell’attività sanitaria) – Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.».

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