1) Noi datori di lavoro possiamo nominarci RSPP se abbiamo meno di cinque   dipendenti e facciamo corsi di formazione adeguati.

Da quest´anno chi vuole essere RSPP presso la propria azienda deve fare corso di 48 ore.

Gli esentati dalla legge 626 che si erano autonominati RSPP devono entro due anni fare il corso di 48 ore.

Qualsiasi sia il corso formativo ( di 16 ore o di 48 ore) da ora in poi per mantenere la qualifica di RSPP siamo obbligati a fare corso di aggiornamento di 14 ore entro i prossimi 5 anni.

2) tutti i lavoratori devono fare corso di formazione di 4 ore (parte generale sulla legge 81/08) + 12 ore sui rischi specifici della professione.

I corsi possono essere tenuti dallo stesso RSPP se in possesso della qualifica da almeno tre anni.

Sono previsti corsi di aggiornamento di 6 ore entro i prossimi 5 anni.

I corsi faranno parte del curriculum del lavoratore ma sono a carico (come costi) del datore di lavoro e quindi fatti durante l´orario di servizio.

3) RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) figura non obbligatoria   ma diritto dei lavoratori richiederla

Corso di formazione di 36 ore

Aggiornamento di 4 ore ogni anno

4) corsi anti-incendio rischio basso 4 ore di formazione, aggiornamento ogni tre anni

5) corsi pronto soccorso, come odontoiatri siamo esentati a doverlo fare, consigliato corso BLSD a tutto il team, se nominiamo addetto al pronto soccorso un dipendente deve fare corso di 12 ore e ripetuto ogni 3 anni.

6) DVR (documento valutazione dei rischi) obbligatorio dal 30-06-2013, salvo proroghe dell´ultimo momento, per tutte le attività produttive indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati. Fino al 30-06-12 al di sotto dei 10 dipendenti è sufficiente autocertificazione della valutazione dei rischi.

Il DVR non ha una vera scadenza ma va aggiornato se variano in rischi aziendali.

Per il rischi stress lavoro correlato: la valutazione è consigliabile rifarla ogni due anni

7) ogni due anni controllo delle apparecchiature elettro-medicali, controllo di tutte le apparecchiature elettriche come da libretto di manutenzione ed uso (anche queste solitamente ogni due anni).

8) ogni due anni controllo della messa a terra (verifiche ispettive fatte da ditta con autorizzazione ministeriale).

9) verifiche manutentive periodiche dell´impianto elettrico come da norme CEI.

10) verifica apparecchi radiografici come da indicazioni dell´Esperto Qualificato.

Dott. Pierluigi Martini

Consiglio di Presidenza AIO

Contattaci

Utilizza il form sottostante per entrare in contatto con noi.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.






Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Art. 13) e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali *
Esprimo in modo consapevole e libero il consenso al trattamento per le seguenti finalità:
Finalità 3.1
Do il consensoNego il consenso
Finalità 3.2
Do il consensoNego il consenso
Finalità 3.3
Do il consensoNego il consenso