In attesa di approfondire i nuovi provvedimenti in Finanziaria 2020 (Legge n.160 del 27.12.2019 pubblicata il 30.12.2019) riepiloghiamo alcune novità a partire dall’indetraibilità dei pagamenti in contanti. Per agevolare l’informazione ai vostri pazienti, alleghiamo una bozza di comunicazione esponibile in studio.
La novità – Dal 1.1.2020 i pazienti persone fisiche che vogliano fruire della detrazione Irpef del 19% sulle prestazioni sanitarie pagate, comprese quelle odontoiatriche, devono effettuare il versamento con le seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale (compresi quelli ricevuti da eventuali enti assicurativi terzi o da società che erogano credito al consumo finanziando le prestazioni odontoiatriche ai pazienti);
- assegni bancari (non trasferibili) e circolari;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate o strumenti di pagamento alternativi quali, ad esempio, Satispay, Paypal, etc.
I pagamenti in contanti (entro il limite dei 2.999 € che dal 1° luglio 2020 diventerà 1.999 per singola prestazione) rimangono accettabili, ma non daranno diritto alla detrazione del 19%.
A chi interessa? – Per i professionisti, le associazioni professionali o le società nulla cambia. Dovranno sempre emettere la fattura al paziente con le solite modalità in uso nel 2019, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili o per contanti (comunque entro il limite dei 2.999 € destinato dal 1° luglio 2020 a ridursi a 1.999 € per singola prestazione). La novità riguarda invece i pazienti che intendono detrarre le spese connesse a prestazioni sanitarie o assimilate: qualora paghino tali prestazioni in contanti, non potranno più usufruire della detrazione del 19% (se superano la franchigia di 129,11 € per la complessiva tipologia di onere).
Chi è escluso – La limitazione relativa alla modalità di pagamento in contanti non si applica invece:
- alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Finalità e giudizio – La finalità è ridurre il più possibile l’uso del denaro contante, sempre sospettato di essere in qualche modo connesso all’evasione. A parere di chi vi scrive, si rischia però di ottenere l’effetto contrario, ossia far aumentare l’evasione per mancata fatturazione.
Collegamento con l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria – È appena stato reso disponibile nel Sistema TS per le prestazioni dell’anno 2020 un campo specifico per indicare se il pagamento è stato eseguito in modalità tracciata (e quindi è detraibile per il paziente) oppure no. Diventa quindi necessario che su tutte le fatture emesse sia indicata la modalità di pagamento o almeno se il pagamento è avvenuto con modalità tracciata.
Nota per tutti – La norma in realtà non riguarda solo le spese sanitarie ma tutte le detrazioni nella percentuale del 19% previste dall’art. 15 del TUIR, che pertanto, per essere detraibili per tutti noi contribuenti, dovranno essere pagate con i suddetti mezzi tracciabili.
Umberto Terzuolo
Partner Studio Terzuolo Brunero & Associati