È in corso una profonda trasformazione nel trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo. Il tema interessa gli odontoiatri, sia che esercitino la professione individualmente, sia che operino in studi associati. A cura di Alessandro ed Umberto Terzuolo, commercialisti e consulenti AIO, presentiamo da oggi un approfondimento in cinque puntate a cadenza settimanale che riguarda da vicino professionisti esercenti la professione individualmente, o in studi associati, e percettori di redditi da lavoro autonomo. Le novità non riguardano invece né società di capitali come le SRL o le società tra professionisti costituite in forma di SRL, né società di persone, che percepiscono reddito d’impresa.
Oggi ci occupiamo di come si ridisegna il reddito del professionista. E concludiamo con il caso particolare della fattura “a cavallo dell’anno”: come si individua l’anno contabile ai fini della tassazione. Nelle prossime puntate toccheremo via via: i nuovi casi in cui si usa la tassazione separata e le cessioni dei contratti di leasing; le spese sostenute dal dentista in qualità di collaboratore, viaggi inclusi, e rimborsate da una società o da un collega titolare di studio; la nuova disciplina delle spese di manutenzione straordinarie degli immobili del dentista e le novità sugli ammortamenti; infine ci occuperemo di cosa doveva cambiare secondo le indicazioni della Legge Delega di riforma del sistema tributario nazionale e invece non è ancora cambiato. Si parte!
di Alessandro ed Umberto Terzuolo*
Avviato dalla Legge Delega Fiscale del 2023, il processo di rinnovamento del sistema tributario nazionale ha apportato anche interessanti modifiche al reddito da lavoro autonomo. Il legislatore ha voluto rendere più attuale la disciplina fiscale per i liberi professionisti e per le associazioni professionali, contenuta ante modifica negli articoli 53 e 54 del Testo unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, l’articolo 54 ha subito una revisione significativa, essendo stato oggetto di numerose stratificazioni negli anni. La nuova impostazione ha mantenuto pressoché invariato l’articolo 53, mentre l’articolo 54 è stato ampliato introducendo gli articoli dal 54-bis, fino al 54-octies, ed evitando una complessa rinumerazione dell’intero Testo Unico.
Le novità introdotte sono effettivamente operative dal 31 dicembre 2024, anche se alcune disposizioni presentano termini di decorrenza differenziati, che vedremo in seguito. Si tratta di un importante passo avanti per adeguare la fiscalità delle professioni a una realtà professionale radicalmente cambiata. In passato, il professionista era essenzialmente considerato un lavoratore autonomo che svolge l’attività in forma individuale, con limitato ausilio di collaboratori e dipendenti, scarsa struttura organizzativa e pochi investimenti in capitali e macchinari. Oggi, invece, nel mondo delle professioni (odontoiatri inclusi) le unioni di più studi e la presenza di strutture organizzate, con collaboratori e dipendenti, sono ormai un fenomeno comune.
Un richiamo alla neutralità fiscale
Il D.Lgs. 192/2024 di riforma Irpef e Ires ha dato una spinta al nuovo trend attraverso la defiscalizzazione delle “aggregazioni professionali”. Ad esempio, ha introdotto il principio della neutralità fiscale nell’ambito delle operazioni di trasformazione e di conferimento di studi in STP. Oggi, il professionista o lo studio associato che conferiscano attività materiali ed immateriali a società regolamentate nel sistema ordinistico come le Società tra Professionisti non realizzano redditi da tassare, e dunque sulle operazioni effettuate non pagano imposte. Di questo tema abbiamo già parlato a questo link e al successivo di fine 2024.
Chiarezza sulle cessioni di partecipazioni negli studi professionali.
Inoltre, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in studi associati o in società semplici divengono componenti del reddito di lavoro autonomo e, se i corrispettivi sono percepiti in unico periodo d’imposta, beneficiano della più vantaggiosa “tassazione separata” (su una aliquota media e non sulla marginale).
Il principio di onnicomprensività
La prima innovazione nel corpo dell’articolo 54 è l’introduzione del cosiddetto principio di onnicomprensività: una nozione che fa rientrare nel reddito del lavoro autonomo, cioè nel reddito dell’odontoiatra, a prescindere che eserciti l’attività in forma individuale o attraverso uno studio associato, la differenza tra:
- tutte le somme, i valori in genere, a qualunque titolo incassati nel periodo di imposta in relazione all’attività artistico-professionale,
- e l’ammontare dei costi delle spese sostenute nello stesso periodo di imposta per l’esercizio dell’attività professionale.
Quindi vi dovrebbero rientrare tutte le somme percepite riconducibili all’attività, anche se non provengono direttamente dal paziente (si pensi ai casi di fatturazione a strutture sanitarie o ad altri colleghi) ed indipendentemente dal fatto che vi sia una “controprestazione” professionale resa dal singolo medico.
Il criterio di cassa e le sue eccezioni
Come abbiamo visto, il driver fondamentale per l’imputazione del reddito permane il cosiddetto “criterio di cassa”: si fa riferimento ai proventi incassati e percepiti da raffrontare ai costi sostenuti, quindi alle spese. Il criterio di cassa ha però delle eccezioni, come ad esempio:
- l’accantonamento al fondo TFR per i lavoratori dipendenti (deducibile dall’imposta a prescindere dal fatto che venga o meno fisicamente accantonato su conti correnti delicati o attraverso polizze assicurative);
- gli ammortamenti dei beni strumentali (la ripartizione del costo di un determinato bene strumentale in un numero di anni di vita utile o utilità futura, stabilito con un Decreto Ministeriale del lontano 1988);
- i canoni di leasing, cioè la quota che viene pagata annualmente per l’utilizzo di beni attraverso contratti di leasing.
Una soluzione per i compensi “a cavallo di anno”
Un altro aspetto rilevante che è stato modificato, sempre nell’articolo 54, consiste nell’introduzione di una coincidenza tra l’imputazione temporale dei compensi incassati, nel caso di fatturazione a soggetti con partita IVA, e il periodo di imposta in cui va applicata la ritenuta di acconto dal soggetto che provvede a pagare la prestazione. Il tema interessa il singolo professionista o lo studio associato, che collabora con altri studi odontoiatrici o medici, o fornisce prestazioni a dei soggetti con partita IVA. In questo caso, infatti, è stato previsto che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state pagate dal cliente finale, il quale ha applicato la ritenuta d’acconto, vengono imputate nell’anno in cui sussiste l’obbligo per il cliente finale di trattenere la ritenuta d’acconto.
Facendo un esempio, si pensi al caso di un professionista che fornisce una prestazione sanitaria a un soggetto con P.IVA tenuto a trattenere il 20% a titolo di ritenuta di acconto. Se il pagamento avvenisse a dicembre del 2025 ma fosse materialmente accreditato a gennaio 2026 (per ragioni collegate alle date di valuta e disponibilità del bonifico), siccome l’obbligo per il cliente finale di effettuare la ritenuta d’acconto avverrebbe nell’anno 2025, l’odontoiatra sarebbe tenuto dichiarare il compenso nell’anno 2025 (periodo in cui è state trattenuta la ritenuta di acconto) e non nel 2026 (anno di effettivo incasso).
- Dottori commercialisti consulenti fiscali AIO – Studio Terzuolo Brunero & Associati