Prosegue l’excursus di Pierluigi Martini, esperto di temi di sicurezza AIO, sul Documento di valutazione dei rischi. E qui scende nei particolari, ponendo sotto i riflettori il criterio di valutazione, legato all’entità e alla probabilità del danno.

Il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro faccia la valutazione dei rischi della propria attività e lo obbliga a produrre Il DVR (documento valutazione dei rischi) il quale va rifatto o implementato ogni qual vota intervengono variazioni significative dell’attività lavorativa con conseguente modifica dei rischi. Nel caso degli Odontoiatri, avendo a che fare con il rischio biologico la revisione del documento va comunque fatta ogni tre anni come da articolo 271 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Nella valutazione, analisi e studio di tutte le procedure si devono individuare i rischi, mettere in atto tutte le misure per prevenire gli infortuni e prevedere formazione ed informazione di dipendenti e collaboratori. Fare in modo che l’ambiente dove esercitiamo sia sicuro da ogni punto di vista migliorerà l’efficienza di tutta l’attività, dato che i nostri collaboratori e noi stessi condividiamo le medesime zone operative. Inoltre avrà una ricaduta positiva sulla percezione dei nostri pazienti, sulla qualità ed efficacia del nostro staff. Introdurre nuove tecnologie che riducano i rischi alla fonte, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno o che non lo è, rappresenta uno dei principi enunciati dal D.Lgs. 81/08, ma basterebbe il buon senso per attuarli indipendentemente dagli obblighi di legge.

 

Definizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. materiali o attrezzature da lavoro, metodi o pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

Danno: è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.

Probabilità: fenomeno osservabile esclusivamente dal punto di vista della possibilità o meno del suo verificarsi, prescindendo dalla sua natura.

 

Schema esemplificativo per fare una corretta valutazione dei rischi

Quando facciamo la valutazione dei rischi dobbiamo prende­re in considerazione tutti i rischi potenziali, escludere quelli che non sono pertinenti alla nostra attività e valutare correttamente quelli evidentemente connessi alla normale operatività del no­stro studio. Si deve fare un calcolo per valutare il rischio usando la seguente formula: R (rischio) = P (probabilità) x D (danno)

Valutazione del rischio e della priorità delle misure di tutela in base al punteggio ottenuto:

1 > Si devono valutare azioni migliorative in fase di programmazione

2-3 > É necessario programmare misure di tutela da attivare nel breve-medio termine per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori

4-6-8 > Si devono adottare con urgenza misure di tutela dei lavoratori

9-12 > É necessario intervenire immediatamente

16 > Condizione di rischio inaccettabile

Come risulta ben evidente dal diagramma se come datori di lavoro individuiamo un potenziale rischio non possiamo sottovalutarlo perché il rischio zero esiste solo se si può escludere con certezza la presenza dello stesso. Per fare un esempio nella attività di uno studio odontoiatrico possiamo escludere di avere i rischi tipici dei cantieri edili e quindi ai nostri dipendenti non serve fornire il caschetto protettivo. Invece risulta difficile dimostrare di non avere il rischio biologico che seppur marginale come per esempio nel caso della Legionella non può essere escluso e di conseguenza va valutato e tenuto sotto controllo con monitoraggi ambientali (prelievi dell’acqua del riunito) e con azioni migliorative dell’ambiente di lavoro (disinfezione circuiti idrici, filtri, ecc.).

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