di Umberto Terzuolo*

E’ una newsletter urgente che mi accingo a scrivere, da commercialista, nell’imminenza dell’ingresso di una normativa che interessa molti Odontoiatri. Una novità che “non si può non sapere”. Dal 1° luglio come previsto dalla legge di bilancio 2018 –che ha dato 180 giorni di tempo per adeguarsi – entra in vigore l’obbligo di pagare dipendenti e collaboratori non più in contanti ma con mezzi di pagamento “tracciabili”. La normativa vale per imprese e professionisti nei rapporti verso i subordinati, ma non sembra riguardare i collaboratori che fanno fattura. L’articolo della Finanziaria fa infatti esplicito riferimento all’articolo 2094 del Codice Civile che si riferisce al lavoro subordinato; in aggiunta, la legge di bilancio cita esplicitamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. E cita i rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, in qualsiasi forma. Queste tre importanti categorie devono essere pagate con mezzi tracciabili. Le altre, è da vedersi.

Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili, che cioè consentono al Fisco di vedere in tempo reale le entrate dei lavoratori e le uscite dei professionisti in chiave anti-evasione? La norma elenca:

• i bonifici del datore di lavoro sul conto corrente del lavoratore; 

• strumenti di pagamento elettronici non ulteriormente identificati tra i quali vanno senz’altro ricompresi il POS e la carta di credito; 

• il pagamento in contanti presso sportelli della banca o delle Poste dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento al lavoratore (strumento non così utilizzato); 

• gli assegni intestati e consegnati direttamente al lavoratore. 

Sono esclusi dunque i contanti, il cui utilizzo in luogo del mezzo tracciabile per le categorie anzidette è punito con sanzione che può andare dai 1000 ai 5000 euro. Forse ancor più di tale sanzione, irrogabile dall’Amministrazione Finanziaria – che si muove d’ufficio quindi con una cadenza abbastanza imprevedibile (com’è avvenuto per il controllo dei pagamenti oltre i 3 mila euro, anche questi obbligatoriamente resi tracciabili dal Legislatore) – deve spaventare il comma 912 dell’art. 1 della stessa Finanziaria secondo cui non ha più valore come mezzo di prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione l’apposizione della firma sulla busta paga da parte del lavoratore dipendente . In altre parole il lavoratore pagato in contanti potrebbe ben dire di non essere stato mai pagato e trovare supporto nel giudice anche in presenza di una busta paga firmata, poiché questa prassi dal 1° luglio va considerata inefficace. Una prospettiva che potrebbe causare contenziosi e danni molto gravi ai datori di lavoro inadempienti. 
Il limite di questa norma? Dal tenore letterale sembrerebbero esclusi i pagamenti ai collaboratori a partita Iva e le collaborazioni occasionali, ma in mancanza di un esplicito richiamo non guasterebbe un chiarimento anche solo dell’Agenzia delle Entrate. 

Il Diario questa settimana finisce qui, ma le newsletter non sono finite. Il commercialista non va in vacanza, non solo perché è tempo di Dichiarazioni dei Redditi & co, ma perché a brevissimo ci accingiamo a scrivere una nota su una problematica ancora più complessa: la rivoluzione che da gennaio 2019 comporterà l’emissione anche ai pazienti di fatture solo più in formato elettronico. Sempre in nome della “tracciabilità”.

* Studio Commercialisti Terzuolo Brunero & Associati – Torino, Milano

 

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