Tribunale di Monza – Polizze di assicurazione per i rischi professionali del medico: delicati limiti di operatività

Esclusa la copertura della polizza di assicurazione per rischi professionali, in quanto la stessa, nel caso specifico, riguardava la sola attività professionale posta in essere dall’assicurato personalmente e non anche dai suoi collaboratori o dagli altri professionisti operanti presso lo studio dentistico, salva l’estensione al "fatto dei personale dipendente" che, tuttavia, non riguardava il caso in esame. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Tribunale di Monza – Sez. IV, Sent. del 10/05/2007

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il giorno 13 aprile 2005, G.S. convenne in giudizio C. Ass.ni S.p.A. e l’Agenzia Generale di X della medesima e chiese che questo Tribunale dichiarasse la Compagnia tenuta a manlevarlo da quanto fosse obbligato a pagare al danneggiato, A.B.

G.S. evidenziò di essere medico dentista e di aver stipulato con C. Ass.ni S.p.A. una polizza di assicurazione per i rischi professionali. Precisò che, in data 28 ottobre 1998, aveva denunciato alla Compagnia le lamentele di un paziente, A.B.

Spiegò che il Tribunale di Bergamo aveva accertato la responsabilità sua e di S.R., titolare del centro dentistico T., condannandoli in solido al pagamento della somma di Euro 65.920,44, oltre alle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.

Società C. coop. a r.l. si costituì ed eccepì l’inoperatività della polizza, in quanto gli interventi erano stati effettuati da un soggetto diverso dal beneficiario della garanzia.

Affermò che la sentenza del Tribunale di Bergamo si era limitata ad attestare che non vi era certezza sul fatto che ad operare sui paziente sarebbe stato il R. e che, in ogni caso, tale pronuncia non le era opponibile, posto che la Compagnia non era stata parte di quel giudizio, in ogni caso, aggiunse di essere obbligata a rimborsare all’assicurato quanto da questo versato al danneggiato a titolo di risarcimento per la responsabilità civile nell’esecuzione delle prestazioni professionali di medico chirurgo dentista, con esclusione di spese legali, di perizia ed interessi, nonché dei danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici.

Precisò che la copertura assicurativa era stata convenzionalmente estesa alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e dal fatto del personale dipendente.

Venne disposta l’acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo e degli atti e del verbale d’udienza relativi a tale giudizio. Precisate le conclusioni all’udienza del giorno 21 dicembre 2006, la causa giunge in decisione norma dell’art. 190 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

La domanda proposta da G.S. va rigettata.

La polizza per la responsabilità civile "rischi diversi" stipulata da G.S. con Società C. coop. a r.l. specifica che la "garanzia viene prestata esclusivamente a favore del dr. G.S. …nella sua qualità di medico chirurgo dentista" e riguarda i rischi connessi all’impiego di apparecchi a raggi X, per diatermia ed elettroterapia, all’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, con esclusione, salvo patto speciale, di quelli "inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all’implantologia".

Nella specie, con apposita estensione pattizia contenuta nelle condizioni aggiuntive di polizza, era stata prevista la copertura dei "danni conseguenti agli interventi di impiantologia, limitatamente agli effetti immediati sul paziente, che si manifestino durante lo svolgimento dell’intervento od al massimo entro le 12 ore successive…" e di quelli derivanti dalla "conduzione dei locali adibiti a studio professionale, nonché dal fatto del personale dipendente ad esso adibito".

G.S. ha fondato la propria pretesa di essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione sulla sentenza pronunciata dai Tribunale di Bergamo, in data 26 aprite 2004, che lo aveva condannato, in solido con S.R., a risarcire al danneggiato la somma di Euro 65.920,44. Società C. coop. a r.l. non era stata convenuta in quel giudizio.

Secondo l’attore, da tale pronuncia si evincerebbe per via di esclusione che gli unici ad operare presso lo studio dentistico di D. erano G.S. od il suo collaboratore dr. V.: infatti, si legge nella motivazione della citata sentenza che "Alla luce delle prove ammesse ed assunte non esiste però la certezza che ad operare sui paziente sia stato il R., come sostiene l’atto introduttivo". L’assunto non è condivisibile.

La garanzia assicurativa, come chiaramente sopra evidenziato, riguardava esclusivamente l’attività professionale posta in essere dall’assicurato personalmente, non già anche dai suoi collaboratori o dagli altri professionisti operanti presso lo studio dentistico, salva l’estensione al "fatto dei personale dipendente" che, tuttavia, non riguarda il caso in esame.

Nella specie, manca la prova che il danno riportato dal paziente (alterazione dell’equilibrio neuro-muscolare e posturale, con disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare) sia conseguenza dell’operato di G.S.

Tale prova non è ricavabile dalla menzionata sentenza, che fonda la responsabilità di G.S. esclusivamente sulle sue dichiarazioni confessorie (in quel giudizio): dichiarazioni che non assumono analogo valore nel rapporto tra il professionista assicurato e la propria Compagnia di assicurazione.

Al contrario, dalla scarna istruttoria condotta in quel giudizio, risulta che il danneggiato, A.B., aveva dichiarato nel corso dell’interpello che aveva conosciuto G.S. solo a seguito del processo, che era stato curato da S.R., presentatosi come medico, e che il dr. V. si era limitato, in una sola occasione, ad assistere il R., tenendo "l’aspira saliva".

Era, dunque, necessario, a fronte di quanto emerso nell’ambito di tale giudizio, individuare con esattezza, ad esempio tramite la produzione della cartella clinica o della scheda personale del paziente, la tipologia degli interventi effettuati sul danneggiato e chi fosse l’esecutore delle prestazioni aventi concreto rilievo causale in relazione al danno lamentato.

G.S. ha articolato i mezzi istruttori tardivamente, con la memoria istruttoria di replica, ed, in ogni caso, la formulazione dei capitoli di prova è del tutto generica ed inidonea allo scopo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da G.S.;

2. condanna G.S. a rimborsare a Società C. coop. a r.l. le spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.140,00, di cui Euro 140,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 14 d.m. 127/04, I.V.A. e contributo c.p.a.;

3. con sentenza esecutiva.

Così deciso in Monza il 10 maggio 2007.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2007.

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