È ormai ufficiale, dopo tanti sforzi e richieste, la proroga al 9 febbraio 2016 della scadenza di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno di imposta 2015. Di seguito pubblichiamo le slide aggiornate per rispondere ai quesiti principali dei Professionisti, tappa per tappa.  Sono obbligati all’invio gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e gli Studi associati (come da indicazione della FNOMCeO) qualora nell’anno 2015 abbiano emesso una o più parcelle a pazienti privati (non a colleghi o a società). Vanno comunicate le prestazioni sanitarie specialistiche (come quelle odontoiatriche) esclusi gli interventi di chirurgia estetica.

Le ultimissime

Lo scorso venerdì, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le FAQ ufficiali a 21 quesiti posti alla stessa Amministrazione Finanziaria 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie/faq+730+-+spese+sanitarie

Gli spunti di maggiore interesse sono i seguenti:

  • – l’obbligo per i “centri dentali” o “poliambulatori” non accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari scatta solo dal 2016 (pertanto questi centri sono esonerati per il 2015);
  • – gli “studi associati”, tenuti all’adempimento anche per il 2015,devono inviare con le credenziali del medico rappresentante legale e, dato che solitamente tutti i soci dello studio associato hanno la legale rappresentanza (salvo casi specifici), sarà rilevante il nominativo dell’odontoiatra contenuto nei documenti di apertura della P.IVA dello studio o sue successive modifiche;
  • – si usa il criterio di cassa per identificare l’anno di riferimento della prestazione: ad esempio, nel caso di prestazione effettuata e fatturata nel 2015 ma pagata dal paziente nel 2016, l’adempimento scatterà per il 2016;
  • – in caso di impossibilità di acquisire il codice fiscale (a nostro parere, da provare per evitare sanzioni), non vi è l’obbligo di invio della spesa.

Sanzioni e le riduzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000.

Per l’errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata nei cinque giorni successivi alla scadenza (o entro il termine prorogato).

Le suddette sanzioni non si applicano per:

•       "lieve tardività" nella trasmissione dei dati (termine non chiarito per ora neanche dall’Agenzia delle Entrate!);

•       errata trasmissione dei dati, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.

Alessandro Terzuolo

 

Partner Studio Terzuolo Brunero & Associati

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