Con la presente, Vi informiamo che sono stati potenziati ed ampliati gli strumenti di accertamento fiscale a carico dei contribuenti, estendendoli, in modo più mirato ed incisivo, a tutti i movimenti finanziari effettuati sui conti dal contribuente medesimo. Con la circolare n. 32 del 18-10-2006 l’Agenzia delle Entrate ha diramato agli Uffici periferici le necessarie istruzioni applicative per lo svolgimento dei controlli fiscali.

In base al DL 223/2006, infatti, tutti gli istituti di credito, le Poste Italiane e le altre società finanziarie devono comunicare all’Anagrafe Tributaria gli estremi dei conti intestati ad ogni soggetto, in essere al 1-1-2005. Con tali informazioni, la Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, in sede di accertamento tributario, potranno rivolgersi direttamente all’istituto finanziario presso cui sono in essere i conti intestati al contribuente accertato. Tali informazioni sono poi rese da parte degli istituti finanziari per via telematica, entro 30 giorni dalla richiesta, ponendo a carico degli stessi istituti l’onere di avvisare il contribuente sottoposto alle indagini finanziarie.

Facciamo presente che ora, rispetto al passato, gli istituti finanziari dovranno fornire per gli anni accertati, su richiesta esplicita degli Organi Ispettivi, oltre ai movimenti di tutti i conti del contribuente (conti correnti, depositi di risparmio, certificati di deposito, conti titoli, gestioni patrimoniali, buoni fruttiferi), anche le evidenze delle operazioni effettuate fuori conto e per cassa (il cambio allo sportello di assegni, la richiesta di assegni circolari, di bonifici).

La vigente normativa in materia di accertamenti finanziari, previa autorizzazione degli Organi Superiori dell’Amministrazione Finanziaria, consente di poter verificare le movimentazioni finanziarie e di confrontarle con la contabilità tenuta dall’impresa o dal professionista. Ogni contribuente dovrà giustificare i versamenti e i prelevamenti effettuati sui propri conti e, laddove gli stessi non fossero riconducibili alla propria contabilità, egli stesso dovrà provarne ogni legittimità, esibendo la relativa documentazione (a titolo di esempio, se vengono versate somme sui conti rivenienti dalla vendita di un immobile, esibire copia dell’atto di vendita e dei bonifici ricevuti dall’acquirente; se vengono incassati proventi finanziari come interessi su conti, su cedole di obbligazioni o dividendi, esibire copia delle lettere di accredito; se si riceve una donazione in denaro da genitori meglio farla passare con un bonifico conservando la relativa documentazione).

In tutti i casi in cui non si dovesse riuscire a giustificare concretamente e con prove inconfutabili la legittimità della provenienza delle somme transitate sui conti, il contribuente è esposto all’accertamento tributario. Infatti opera la presunzione di legge secondo la quale i versamenti ed i prelevamenti dai conti dell’imprenditore o del professionista, se non giustificati, come sopra evidenziato, si intendono in evasione di imposta, in quanto per legge vengono ricondotti all’attività esercitata. In tali ipotesi gli Uffici procederanno, conseguentemente, ad accertare sulle somme irregolari ed ingiustificate, le maggiori imposte dovute a titolo di iva, irpef o ires e irap, oltre a sanzioni ed interessi.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i conti da accertare, per lo svolgimento delle indagini finanziarie, sono tutti quelli intestati al contribuente o a lui riconducibili, anche se intestati ad un soggetto terzo (coniuge, genitori, figli ecc.), a condizione che la medesima Amministrazione Finanziaria dimostri che le somme transitate sui conti dei terzi appartengono al contribuente accertato.

E’ vero che il contribuente potrà sempre contestare tali pretese dell’Ufficio, ma sarà poi necessario instaurare il relativo contenzioso tributario che, in base alle recentissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione, si va sempre consolidando un esito maggiormente sfavorevole per il contribuente, nei ricorsi aventi la medesima materia del contendere. Da tenere in conto anche che l’attivazione del contenzioso comporta gli oneri del difensore e, in caso di soccombeva, il rischio di pagare le spese processuali, in modo analogo ai processi civili.

A tal proposito troviamo utile mettere a disposizione la circolare 9647/ 2007 con la quale sono dettati i criteri per la trasmissione dei dati pubblicata in gazzetta ufficiale e quindi già operante.

Sergio Gianfreda

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