Particolarmente tormentata la storia della contribuzione riferibile a medici
e odontoiatri in formazione specialistica, i cosiddetti specializzandi.
E’ del tutto evidente, infatti, che la categoria dei medici è l’unica a
svolgere di fatto attività professionale anche nel periodo di formazione:
basta andare in qualunque ospedale per rendersi conto della gran mole di
lavoro svolta proprio dagli specializzandi.
A fronte di questa situazione, in verità comune a tutti i Paesi dell’Unione
Europea, le direttive europee hanno prescritto che le attività di formazione
specialistica dei medici debbono formare oggetto di adeguata remunerazione,
indicando quale termine ultimo di attuazione di tali disposizioni il 31
dicembre 1982. In realtà il legislatore italiano soltanto nel 1991 istituì
le borse di studio per gli specializzandi, mentre per la previsione di un
vero e proprio contratto di lavoro si dovette attendere il 1999.
In realtà gli specializzandi, per le perenni difficoltà delle casse
pubbliche, hanno continuato ad essere retribuiti con le borse di studio fino
all’attuale Anno Accademico (2006/2007). Dato il carattere di rimborso spese
proprio delle borse, queste furono esentate da ogni onere, sia fiscale sia
contributivo; ciò da un lato ha consentito ai giovani professionisti di
mantenere nelle loro tasche i pochi soldi loro concessi, dall’altro li ha
però privati di copertura previdenziale (salvo la minima Enpam, totalmente a
loro carico) per un periodo medio/lungo (da tre a cinque anni) creando un
vuoto di cui sentiranno le conseguenze all’atto del pensionamento.
Finalmente, con la completa attuazione del Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 368, avvenuta negli ultimi mesi, gli specializzandi possono contare
su un compenso migliore, sulla copertura per gli eventi di invalidità e
malattia e soprattutto su un versamento contributivo a fini pensionistici.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 è
stato finalmente licenziato lo schema tipo del contratto di formazione
specialistica dei medici, che contiene queste significative novità, e da
quella data le strutture (Università e Regione insieme) hanno iniziato a
stipulare i contratti con i singoli medici.
Sul versante contributivo, la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006), con l’art. 1, comma 300, aveva sostituito il testo
preesistente dell’art. 41, comma 2 del citato Decreto 368/99, assoggettando
i giovani professionisti in formazione specialistica alla contribuzione
presso la gestione separata dell’Inps (quella, per intendersi, già prevista
per i co.co.co.).
L’Inps, con nota del 22 febbraio scorso, ha chiarito che l’obbligo
contributivo va assolto secondo il principio di cassa, ai sensi dell’art. 1,
comma 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 281 del 2 maggio 1996, in
base al quale il versamento.deve essere effettuato entro il 16 del mese
successivo a quello della corresponsione del compenso. In sostanza, quindi,
il contributo deve essere versato dalla data in cui il contratto viene
stipulato (e non prima, come avevano fatto erroneamente alcune Università),
e va calcolato su tutti i compensi riferiti ai periodi da novembre 2006 in
poi.
E’ evidente che le strutture opereranno nei confronti degli iscritti una
compensazione fra gli importi erogati per gli stessi periodi a titolo di
borsa di studio e gli emolumenti previsti dai nuovi contratti,
corrispondendo la differenza agli interessati; sull’imponibile contributivo
complessivo (compensi da novembre 2006 in poi) sarà poi calcolato il
contributo dovuto.

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