di Danilo Savini *

Dall’anno prossimo i titolari di studio dentistico, singolo od associato, dovranno registrarsi al nuovo Registro elettronico nazionale digitale sulla tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI.

C’è la scadenza: 13 febbraio 2026. Ma le novità inizieranno già il 13 febbraio prossimo, quando le ditte che trasportano i rifiuti speciali prodotti negli studi medici ed odontoiatrici – anche quelli non organizzati in forma di impresa – inizieranno a rilasciare, da compilare, i nuovi modelli di formulario in luogo di quelli fin qui utilizzati dallo studio.

Chi fa disinformazione

Purtroppo qualche problema, come ci segnalano le Sedi, è sorto già adesso: alcune ditte stanno chiedendo al cliente odontoiatra di registrarsi al RENTRI subito, per accedere anche lui alla piattaforma e scaricare il formulario. «Se non ti iscrivi non ti ritiro più i rifiuti», è la frase.

Attenzione, non è vero! Ad oggi il dentista non è tenuto a registrarsi. Lo sarà entro il 13 febbraio 2026. Sono invece già registrate le ditte in quanto rappresentanti del produttore e possono produrre i nuovi formulari come vediamo appena sotto.

Si vedano in tal senso questo link del portale RENTRI e in particolare quanto riportato nel primo box in basso: gli odontoiatri sono al punto 2, produttori di rifiuti tenuti a registrarsi entro la data in cui l’obbligo diventerà operativo, cioè entro il 13 febbraio 2026.

Le tappe della digitalizzazione

Riepiloghiamo  dunque che cosa succederà di qui al 13 febbraio 2026.

• Fase 1 – Ancora per venti giorni, fino al 13 febbraio 2025, continueremo ad usare i formulari cartacei introdotti 25 anni fa a seguito del decreto Ministero Trasporti numero 148 del 1998 e poi aggiornati.

• Fase 2 – Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore delle scadenze del nuovo decreto Ministero Trasporti numero 59 del 4 aprile 2023, e fino al 13 febbraio 2026 continueremo ad utilizzare dei formulari di identificazione del rifiuto cartacei, ma saranno del tutto diversi, perché impostati sulla falsariga dei modelli informatizzati che vedremo dal 2026. A scaricare questi moduli cartacei e consegnarceli per conservarli in ordine cronologico saranno le ditte di trasporto e smaltimento, e come sempre i formulari saranno delle due consuete tipologie, una attestante il conferimento del rifiuto nuovo, l’altra -rilasciata dalla ditta- attestante lo smaltimento del quantitativo precedente.

 Fase 3 – Dal 13 febbraio 2026, salvo nuovo ordine, finito il periodo transitorio si passerà all’uso dei formulari informatizzati da tenere nel RENTRI. Per quella data tutti noi in quanto produttori di rifiuti speciali dovremo essere registrati, e dovremo dotarci di credenziali specifiche con le modalità usate per altre piattaforme (SPID o Carta d’identità elettronica, come spiega il secondo box in basso).

Due oneri dal 2026: registrarsi e “flaggare” i formulari online

L’iscrizione alla nuova piattaforma, da febbraio 2026, comporterà di fatto una sola incombenza in più: invece di tenere la conservazione cronologica su carta dei conferimenti e degli avvenuti smaltimenti, la si terrà in via informatizzata. E sul suo cassetto dei formulari dovrà registrare digitalmente di volta in volta l’avvenuto conferimento e smaltimento dei suoi rifiuti entro massimo 10 giorni.

  • Segretario Sindacale Nazionale AIO-Associazione Italiana Odontoiatri

 

1 – Registrazione dei produttori non iscritti

La registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR. Devono provvedere alla registrazione:

1. i produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione al RENTRI, come ad esempio: 

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall’abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni;
  • produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

2. i produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI, prima che diventi operativo per loro l’obbligo di iscrizione.

Il produttore deve effettuare la registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR.

2 – La procedura per effettuare la registrazione al RENTRI

1. Accesso al servizio mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte del rappresentante del produttore. Nel caso di impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (enti, professionisti e soggetti non identificabili attraverso l’interrogazione del Registro Imprese) il sistema richiede al soggetto che intende effettuare la registrazione, via PEC, di riconoscere il titolo dell’utente per rappresentarlo e quindi operare sul RENTRI per proprio conto.

2. Creazione del profilo produttori non iscritto con acquisizione dei dati anagrafici dal Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali.

3. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.

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