La professione odontoiatrica rappresenta, nell’ambito medico, una specialità molto particolare, sicuramente unica per molti aspetti. Il dentista è un medico che contestualmente alle attività di diagnosi, esegue quotidianamente una ampia tipologia di prestazioni, che sempre più richiedono, oltre ad una operatività tecnica estremamente raffinata, anche l’utilizzo di attrezzature di supporto molto sofisticate. Spaziando ad esempio dalle cure più semplici alle riabilitazioni più complesse negli adulti, oppure dalla prevenzione ai trattamenti ortognatodontici nei ragazzi, l’Odontoiatra si avvale da tempo dell’utilizzo di apparecchi radiologici che, con l’avvento del digitale, hanno subito una evoluzione tecnologica estremamente importante. Oggi anche il dentista può giovarsi di apparecchi molto avanzati, pensiamo ad esempio alla TAC Cone Beam, che garantendo immagini diagnostiche di grande qualità con dosaggi contenuti a garanzia della salute del paziente, consentono di indirizzare il clinico verso una cura di qualità.

L’Odontoiatra può svolgere le indagini radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico della propria attività, in virtù di una norma, il Decreto Legge n. 187 del 26 maggio 2000, che ha disciplinato per la prima volta in maniera compiuta l’utilizzo degli strumentari di radiodiagnostica, sia sotto il profilo della protezione sanitaria che di tutela dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni emesse da questi apparecchi.

Nel decreto in oggetto si stabilisce che l’attività di radiodiagnostica, di norma riservata al Medico Radiologo Specialista, possa essere svolta in via complementare anche dall’Odontoiatra a supporto delle attività di diagnosi e cura delle patologie del cavo orale così come previsto nella Legge n. 409/85. Il Dentista, non solo ha facoltà di poter utilizzare gli apparecchi radiologici, ma l’esigenza di garantire una diagnosi ed una cura adeguata, “consiglia” per molti aspetti, l’utilizzo di questi strumenti nell’attività diagnostica e terapeutica, ferma restando la grande attenzione che deve essere posta in merito all’appropriatezza clinica degli esami eseguiti. E’ il motivo per cui, partendo dall’analisi del vigente quadro normativo che la regola la materia, in particolare la Lg. n. 409 del 1985 e il D.Lg. n. 187 del 2000, l’Associazione Italiana Odontoiatri, con il prezioso supporto dell’Avv. Maria Maddalena Giungato, ha predisposto un parere pro veritate che si propone di fare chiarezza sul tema della Radiodiagnostica in Odontoiatria. Ecco i punti salienti del documento, qui allegato in originale, che AIO mette a disposizione di tutti gli Associati.

1.      L’Odontoiatra può svolgere attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio della propria attività clinica utilizzando direttamente gli Apparecchi radiologici (Rx Endorali, Ortopantomografi e Teleradiografi, TAC Cone Beam) .

2.      L’attività di radiodiagnostica deve essere strettamente e inscindibilmente collegata alle “…..attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti….” che, ai sensi della L. n. 409/85, l’Odontoiatra svolge in favore del paziente.

3.      L’attività di radiodiagnostica complementare, che in molti casi è indispensabile per eseguire una corretta diagnosi e un’adegata terapia, deve essere contestuale, integrata e indilazionabile.

4.      L’Odontoiatra non può effettuare esami radiologici per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né possono essere redatti o rilasciati referti radiologici, in quanto l'utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare risulta essere ammesso limitatamente alle sole condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 187/2000.

Fausto Fiorile – Vicepresidente Nazionale AIO

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