Il dentista non è né trasportatore né speditore di rifiuti speciali, nemmeno occasionale. Pertanto, non è interessato dall’obbligo di nominare entro quest’anno, in quanto “speditore”, un consulente ADR ai sensi dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, né alla relativa sanzione fino a 36 mila euro in caso di inadempienza.

Una Nota del Ministero dei Trasporti del 21 dicembre scorso esenta dalla nomina del consulente ADR le imprese di trasporto e spedizione di merci, rifiuti e scarti di lavorazione da materiali infiammabili, velenosi etc che effettuino trasporti occasionali ai sensi dell’accordo ADR 2021 con grado di pericolosità ed inquinamento minimo.

«Ben venga il doveroso chiarimento ma  noi odontoiatri, produttori abituali di rifiuti speciali, in realtà non siamo nemmeno occasionalmente coinvolti in spedizioni e trasporti di materiali pericolosi che invece produciamo e conferiamo ad aziende che si occupano loro di imballaggio e trasporto», dice il Segretario AIO Danilo Savini. «Continueremo a monitorare ma al momento i Colleghi possono passare un Natale tranquillo».

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