Quinta ed ultima puntata della carrellata per i Soci AIO sulle novità fiscali del 2025, e in particolare quelle scaturite dalla legge delega per la riforma fiscale numero 111 del 2023. Questa volta, dopo i nuovi criteri di calcolo del reddito del dentista, il trattamento delle plusvalenze e le novità sui rimborsi delle spese per gli incarichi professionali, la disciplina degli ammortamenti, i dottori commercialisti Umberto ed Alessandro Terzuolo (nella foto) consulenti di Associazione Italiana Odontoiatri porgono una disamina su ciò che non è cambiato e invece si pensava dovesse cambiare con il Dlgs 192 del 2024.
di Alessandro e Umberto Terzuolo*
Ritenuta di acconto per chi ha dipendenti assunti, tutto invariato
Non è stata ancora recepita un’importante indicazione presente nella Legge Delega: la riduzione delle ritenute che devono applicare tutti quei liberi professionisti che, in forma individuale o attraverso lo studio associato, impiegano lavoratori dipendenti quando emettono fatture per attività consulenziali a favore di soggetti con partita IVA, come ad esempio enti assicurativi, o per prestazioni odontoiatriche rese all’interno di pacchetti di welfare. La Legge Delega prevedeva, per chi abbia dipendenti assunti o si avvalga in via continuativa di altre tipologie di collaboratori, la possibilità di ridurre l’entità delle ritenute di acconto, attualmente pari al 20%, per evitare l’insorgere di crediti fiscali difficilmente utilizzabili o compensabili solo con l’apposizione di visti di conformità: un’attività, quest’ultima, che comporta il sostenimento di costi da parte dell’odontoiatra libero professionista o dello studio odontoiatrico associato. Ma su questo aspetto di fatto non c’è stata alcuna innovazione.
Le disposizioni immutate della disciplina tributaria dei liberi professionisti
Ci sono poi delle previsioni che non sono state modificate dal decreto legislativo 192 del 2024. Qui facciamo riferimento alle modalità con cui vengono determinate le plusvalenze sui beni strumentali, con esclusione degli oggetti d’arte di antiquariato e da collezione. Queste saranno ancora sempre determinate come la differenza tra
– il valore ottenuto attraverso la cessione a titolo oneroso, o il valore ottenuto attraverso il risarcimento,
– e il costo non ammortizzato del bene, quindi il valore residuo da ammortizzare.
La plusvalenza sarà oggetto di tassazione anche nel caso in cui i beni vengano destinati a consumo personale o familiare del libero professionista o estromessi dall’attività professionale. In questo caso, dato che non vi sarà un corrispettivo economico, la plusvalenza sarà calcolata come differenza tra il valore normale (già richiamato in precedenza) e il costo ancora da ammortizzare del bene. Ovviamente per i beni che hanno una deducibilità limitata, come ad esempio le autovetture o i telefoni cellulari, la plusvalenza rileverà nella medesima percentuale di tassazione.
Deduzioni, gli altri ambiti dove tutto resta invariato
Ricordiamo poi che per i telefoni cellulari nulla cambia relativamente alla deducibilità dell’ammortamento, che rimane sempre pari all’80% del costo che viene a determinarsi.
E ancora, nessuna modifica per:
- la deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti: sarà fiscalmente riconosciuto il 75% della spesa entro al limite del 2% dei compensi percepiti,
- la deducibilità nel limite del 1% dei compensi percepiti nell’anno fiscale delle spese di rappresentanza, tra cui rientrano anche gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (abbastanza diffusi in ambito odontoiatrico come forma di investimento), anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Rimangono inoltre pienamente deducibili nel limite dei 10.000 Euro i corsi di formazione, comprensivi anche delle spese di viaggio e di soggiorno, entro sempre nel limite appena richiamato.
Infine, non sarà possibile dedurre come in passato gli stipendi pagati a coniuge, a figli affiliati o affidati, minori di età o inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del professionista o dei soci dello studio associato. Ovviamente, in modalità speculare, queste somme non saranno tassate in capo al lavoratore dipendente.
* Dottori commercialisti consulenti fiscali AIO – Studio Terzuolo Brunero & Associati
Puntate precedenti
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