Quarta puntata dell’excursus sulle novità fiscali 2025 a cura dei Dottori commercialisti Alessandro ed Umberto Terzuolo, consulenti di Associazione Italiana Odontoiatri. Dopo i nuovi criteri di calcolo del reddito del professionista, il trattamento delle plusvalenze e le novità sui rimborsi delle spese per gli incarichi professionali, ci occupiamo di ammortamenti. Anche qui ci sono novità e riguardano sia le spese di manutenzione straordinaria dello studio, sia i beni strumentali e immateriali, sia i casi, che restano particolari e rari, in cui si può usare l’ammortamento per portare in deduzione l’acquisto dello studio.

di Alessandro ed Umberto Terzuolo*

Un altro aspetto innovato dal D.Lgs 192 del 2024 è la gestione delle spese di manutenzione degli immobili, tema che in passato non aveva una definizione così lineare e prestava il fianco a possibili interpretazioni anche dell’Agenzia delle Entrate – restrittive (ovviamente…!) – in termini di deducibilità per il professionista o per lo studio associato. Nello specifico, si prevede che le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili saranno deducibili in ammortamento in quote costanti nel periodo di imposta, quindi nell’anno fiscale in cui sono sostenute, e nei cinque anni successivi (in buona sostanza, in sei annualità). Ovviamente se l’immobile fosse adibito ad uso promiscuo, ossia parzialmente adibito ad abitazione personale, queste spese sarebbero deducibili sempre con lo stesso criterio temporale di ripartizione temporale ma al 50%. Le spese di manutenzione ordinaria invece saranno deducibili, ossia scaricabili nell’anno di sostenimento, sempre con la riduzione al 50% se l’immobile è adibito a uso promiscuo.

Interventi ordinari e straordinari

In tema di distinzione tra manutenzione straordinaria e ordinaria, nell’articolo 54 quinquies del Testo Unico Imposte sui Redditi non vi è una definizione puntuale: occorre rifarsi alla relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo 192/2024 che rimanda alle nozioni di interventi edilizi contenuti nel “Testo Unico dell’edilizia” (DPR 380/2001) all’articolo 3 comma 1 lettera a) e b). Qui per manutenzione straordinaria si intendono essenzialmente opere e modifiche che permettono il rinnovo o la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva dell’edificio e non comportino mutamenti urbanistici rilevanti alla destinazione d’uso dell’edificio stesso. Mentre per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, di rinnovamento, la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Su acquisto beni strumentali, professionisti equiparati a imprese

Un altro capitolo che è stato riformato con il D.Lgs 192 del 2024 è quello relativo ai cosiddetti ammortamenti. Parliamo sia di beni materiali, quali beni mobili strumentali, sia di beni immateriali, con una chiusura poi sul tema degli immobili stessi. In particolare, i beni mobili strumentali sono ammortizzabili secondo i coefficienti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del lontano 1988, prevedendo però l’obbligo (vera novità) di ridurre il coefficiente di ammortamento nel primo anno di entrata in funzione del bene, della metà, esattamente come accade nel mondo delle imprese in cui rientrano ad esempio le S.r.l. o le STP in forma di S.r.l.. È concessa la possibilità di ammortizzare per intero i beni strumentali che hanno un valore unitario non superiore a 516 Euro. Attenzione a considerare su questo aspetto anche l’indetraibilità dell’IVA da sommarsi al costo. Un’altra analogia con il mondo delle imprese è presente quando il bene viene eliminato o distrutto, sempre non facendo riferimento agli oggetti d’arte e di antiquariato: in questo caso il costo residuo da ammortizzare potrà essere dedotto tutto nell’anno in cui avviene l’eliminazione del cespite.

Leasing di beni strumentali, autovetture, beni immateriali

Per quanto riguarda invece i canoni di locazione, di fatto non vi sono variazioni rispetto al passato: per i beni materiali mobili strumentali, il contratto di leasing non potrà avere durata inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Per i beni immobili, invece, la deducibilità del leasing avverrà in un periodo non inferiore a 12 anni, a condizione ovviamente che il contratto non abbia una durata superiore. Fanno eccezione a questa disciplina i mezzi di trasporto, come ad esempio le autovetture, dove la deduzione dei canoni di leasing avviene in una durata pari ai coefficienti di ammortamento, ossia in quattro annualità.

Inoltre, per i beni immateriali, viene prevista la piena possibilità di dedurne il costo di acquisto, ma vi è una variabilità a seconda della tipologia di bene materiale. Nel caso di acquisto di diritti di utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di processi, di formule, di innovazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, i costi saranno deducibili in una misura non superiore al 50% del costo: l’ammortamento avverrà almeno in due annualità. Nel caso di acquisti di diritti di natura patrimoniale, questi saranno deducibili in ragione della durata di utilizzo prevista dal contratto o dalla legge regolatrice. Nel caso infine di acquisto di marchi, di pacchetti pazienti (clientela), di altri elementi immateriali relativi alla denominazione o elementi distintivi dell’attività artistica, questi saranno deducibili in una misura non superiore a un quinto del costo (in cinque annualità, in buona sostanza). La previsione è stata oggetto di un miglioramento: nella bozza del D.Lgs 192/2024 pubblicata ad aprile 2024, si prevedeva la possibilità di dedurre questa tipologia di costi in 18 anni, esattamente come accade nel mondo delle imprese.

Il caso della deduzione dei muri dello studio

Rimanendo sul tema immobiliare, segnaliamo che il legislatore ha nuovamente perso l’occasione di eliminare un’anomalia del sistema tributario specifico per il mondo delle professioni. Come abbiamo più volte avuto modo di scrivere, i beni immobili strumentali quali lo studio professionale saranno deducibili in almeno 12 anni solo se acquistati con un contratto di leasing. Se il bene venisse acquistato attraverso o un finanziamento bancario (come, ad esempio, il classico mutuo chirografario), o in modalità diretta (quindi con un pagamento in unica soluzione), il costo non potrebbe essere dedotto tramite l’ammortamento. Ovviamente, nel momento in cui dovesse venire venduto, non formerebbe reddito in capo al livello professionista o allo studio associato. Nella Legge Delega vi è l’obiettivo di eliminare questa insensata differenza tra il leasing e l’acquisto diretto o finanziato per il mondo dei professionisti rispetto alle imprese. Al momento però il legislatore nel Decreto Legislativo 192 di fine dicembre 2024 non ha apportato modifiche in tal senso.

* Dottori commercialisti consulenti fiscali AIO – Studio Terzuolo Brunero & Associati

Puntate precedenti:

Novità fiscali 1/ Dall’onnicomprensività alle facilitazioni per chi entra in una Società tra Professionisti

Novità fiscali 2/ Tassazione separata: cosa cambia nelle cessioni di clientela, di marchio e di contratti di leasing

Novità fiscali 3 / Cosa accade ai rimborsi spese dei professionisti e ai costi riaddebitati ai colleghi

 

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