L’Aula della Camera dei deputati ha approvato definitivamente, nella seduta del 17 gennaio
scorso, il disegno di legge recante ”Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
– Legge comunitaria 2006′. Il provvedimento si compone di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si recepiscono 27 direttive (1 con l’allegato A, 25 con l’allegato B e 1 con l’Allegato C). La Legge comunitaria 2006 riprende in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni significativi elementi di novità. In particolare, il termine di esercizio della delega è stato riportato a 12 mesi anziché a 18 e si è introdotta la previsione che nel caso in cui sia già scaduto, o sia in scadenza nei sei mesi successivi, il termine di recepimento di alcune direttive, i relativi decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati entro sei mesi. E’ inoltre prevista la necessità della relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi, recanti attuazione di determinate direttive, che comportino conseguenze finanziarie. Viene infine reintrodotto l’obbligo per il Ministro per le Politiche Europee di trasmettere una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione e un’informativa periodica (semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome. Questi i settori principalmente interessati dal provvedimento: immigrazione e sicurezza; giustizia; sanità; tutela dell’ambiente; agricoltura; trasporti e comunicazioni; attività produttive; finanze; lavoro.
scorso, il disegno di legge recante ”Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
– Legge comunitaria 2006′. Il provvedimento si compone di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si recepiscono 27 direttive (1 con l’allegato A, 25 con l’allegato B e 1 con l’Allegato C). La Legge comunitaria 2006 riprende in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni significativi elementi di novità. In particolare, il termine di esercizio della delega è stato riportato a 12 mesi anziché a 18 e si è introdotta la previsione che nel caso in cui sia già scaduto, o sia in scadenza nei sei mesi successivi, il termine di recepimento di alcune direttive, i relativi decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati entro sei mesi. E’ inoltre prevista la necessità della relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi, recanti attuazione di determinate direttive, che comportino conseguenze finanziarie. Viene infine reintrodotto l’obbligo per il Ministro per le Politiche Europee di trasmettere una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione e un’informativa periodica (semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome. Questi i settori principalmente interessati dal provvedimento: immigrazione e sicurezza; giustizia; sanità; tutela dell’ambiente; agricoltura; trasporti e comunicazioni; attività produttive; finanze; lavoro.
Vedi allegato: Le parti evidenziati in giallo riguardano la nostra professione. La legge permette oggi la libera circolazione sul territorio comunitario anche ai non laureati in odontoiatria, cioè ai colleghi medici autorizzati all’esercizio della professione odontoiatrica.
Dott. Gerhard Seeberger
Presidente Nazionale A.I.O.
Presidente Nazionale A.I.O.
Associazione Italiana Odontoiatri