PRIVACY - PIANO ISPEZIONI 2008
Il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato le linee direttive del proprio piano ispettivo per il primo semestre 2008, che sarà espletato anche in collaborazione, come per gli anni passati, con la Guardia di Finanza.
Tra le altre il Garante ha chiarito che le verifiche saranno rivolte al rispetto dell'obbligo dell'informativa da fornire agli interessati al momento della raccolta dei dati personali, la libertà e validità del consenso, la durata della conservazione dei dati.
Infine, saranno effettuate verifiche sull'adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili
AUTORIZZAZIONE SANITARIA – ODONTOIATRIA
Regione Lazio DGR 8 febbraio 2008 n. 73
Con la recente DGR 8 febbraio 2008 n. 73 si fa chiarezza sulla autorizzazione degli studi odontoiatrici, facendo altresì un deciso passo avanti anche rispetto alle altre discipline regionali.
Come noto infatti l’art. 8 ter comma 2 D.Lgs 229/’99 (c.d. Decreto Bindi) estendeva l’obbligo di autorizzazione all’esercizio anche agli studi medici ed odontoiatrici “ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”
Tale obbligo legislativo lasciava peraltro molto dubbi insoluti.
Quali sono infatti le “prestazioni che rientrano nella chirurgia ambulatoriale”? quali “le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”?
Ma soprattutto la disciplina sembrava indicare una strada nuova. Dando atto dei grandi cambiamenti, tecnici e tecnologici, della professione medica decideva di abbandonare l’antica dicotomia tra struttura complessa (con obbligo di autorizzazione dal TULLS in ragione della complessità organizzativa) e studio (semplice ambiente di lavoro del professionista privo ai autorizzazione e per l’apertura del quale bastava invece il titolo abilitativo del sanitario) per approdare ad un distinzione sostanziale: è la complessità della prestazione ed il livello di rischio per il paziente che devono determinare la distinzione tra “spazi sanitari autorizzati” e “spazi sanitari non autorizzati”.
Si mutava cioè criterio distintivo, passando dalla complessità organizzativa alla complessità prestazionale.
E questa è la strada che con chiarezza ha imboccato la regione Lazio.
Con la D.G.R. 424/2006, infatti, gli studi odontoiatrici erano stati inclusi tout court tra quelli che necessitano di autorizzazione all’esercizio. Con la recente delibera 73/08 il Governo regionale ha stabilito quali siano le specifiche attività sanitarie che, ove erogate, fanno sorgere l’obbligo autorizzativo per lo studio presso il quale vengono erogate.
Sono, dunque, obbligati ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio gli studi in cui
§ si svolgono attività di chirurgia ambulatoriale specialistica ove vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali che comportano rischi (apparecchi laser o radiologici),
§ vengano praticate procedure diagnostiche o terapeutiche complesse/rischiose (che prevedono l’intervento contemporaneo di più operatori, atti anestesiologici non topici/locali, metodiche invasive o semi invasive specialistiche)
§ vengano svolte attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale.
La delibera prevede inoltre - aprendo ampi spazi e dubbi di interpretazione – che l’obbligo autorizzativi scatta ove le attività di cui sopra vengano svolte con frequenza non saltuaria od occasionale.
Ove poi, al contrario, non vengano espletate le attività di cui sopra o la frequenza sia non continuativa ma saltuaria l’autorizzazione non occorre.
AUTORIZZAZIONE SANITARIA – ODONTOIATRIA
tribunale di Brescia 4 ottobre 2007
Pubblicato Il sole 24 Ore Sanità – Odontoiatria n. 3-2008
Ampio risalto nel settore ha avuto la sentenza del Tribunale penale di Brescia emessa in data 4/10/2007 che ha assolto un odontoiatria dal reato penale contestato per carenza dell’autorizzazione sanitaria.
Chi scrive reputa invece che la sentenza non sia corretta sotto il profilo giuridico.
Questi i fatti.
Durante un controllo dei Nas, ad un dentista titolare di uno Studio privato veniva contestata la mancanza dell'autorizzazione ex art.193 R.D. n. 1265/34 per l'apertura e la conduzione di uno studio odontoiatrico. Trattandosi di fatto sanzionato come reato, si apriva un procedimento penale a suo carico.
Il giudice investito del caso ha assolto l’imputato proponendo la ricostruzione giuridica della materia in questi termini:
l'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 stabilisce che gli studi professionali debbano munirsi di autorizzazione laddove eroghino prestazioni complesse o pericolose per i pazienti ed affida ad un atto di coordinamento e indirizzo statale il compito di individuare i casi specifici in cui, per gli studi professionali, detta autorizzazione sia doverosa;
quest'ultimo atto non ha, però visto la luce, con la conseguenza che le regioni - che vi si sarebbero dovute conformare sul rispettivo territorio - hanno legiferato sul punto a modo proprio;
circa, poi, la Lombardia - ove l'odontoiatra in questione esercita - con delibera della Giunta regionale n. vii/3312 del 2.2.2001, la regione ha disposto che tutti gli studi professionali odontoiatrici debbano dotarsi dell'autorizzazione sanitaria, senza tener conto della distinzione operata dall'art. 8 ter del D. Lgs. 502/92 sulla natura delle prestazioni erogate;
a parere del giudice il mancato rispetto di tale disciplina non può concretizzare la violazione dell’art. 193 T.U.LL.SS. dal momento che la normativa regionale non doveva neppure essere emanata non avendo mai visto la luce il previsto atto di indirizzo e coordinamento di emanazione statale
Sulla base di dette motivazioni, il giudice ha così ritenuto di assolvere l'imputato.
Il ragionamento giuridico svolto dal giudicante si presta, a parere di chi scrive, a molteplici obiezioni.
Il giudice, infatti, nel valutare le iniziative normative della Lombardia, pare aver dimenticato un particolare fondamentale.
Non si è, cioè, dato alcun rilievo al fatto che la L. Cost. n. 3/2001 ha modificato l'art. 117 Cost. che disciplina il regime di legislazione "concorrente" stato-regioni.
Trattasi, cioè di quel regime ai sensi del quale per talune materie – come la salute - lo Stato definisce i principi fondamentali, lasciando alle Regioni piena potestà legislativa, nel rispetto solo dei principi fondamentali.
Tale nuovo assetto legislativo ha dunque reso del tutto irrilevante l’assenza dell’atto di coordinamento ed indirizzo: oggi le regioni hanno pieno potere legislativo in materia di salute.
Quindi la regione Lombardia (come le altre regioni) ben possono stabilire le regole per le autorizzazioni sanitarie degli studi odontoiatrici.
Ci si può poi porre la domanda circa i citati “principi fondamentali”. Quali sono in questa materia? Chi scrive reputa che gli stessi possano essere ricercati nella previsione del generale obbligo autorizzativo negli studi ove si svolgano attività a rischio per la salute del paziente.
In questo senso, forse, il contenuto della delibera della regione Lombardia può lasciare spazio a qualche perplessità ove obbliga tutti gli studi odontoiatrici a dotarsi dell’autorizzazione sanitaria a prescindere dalla tipologia delle attività in essi erogate e, quindi, senza operare la distinzione effettuata dall’art. 8 ter del D. Lgs. 502/92 sulle prestazioni complesse o pericolose.
Ma, a ben vedere, anche detta perplessità non ha ragion d’essere se si considera che la generalità degli studi odontoiatrici pratica normalmente operazioni chirurgiche potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti e, in questo senso, la scelta della Lombardia di assoggettarli tutti ad autorizzazione sanitaria appare perfettamente coerente con quanto sancito sul punto dall’art. 8 ter del D. Lgs. 502/92.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN AMBITO ODONTOIATRICO
Cassazione Civile, sez III n. 3520/2008
Plauso all’estensore della sentenza Cass Sez. III 16 nov 2007-14 febbraio 2008 n. 3520 per la chiarezza e completezza espositiva.
La decisione infatti rappresenta la summa dei principi giuridici e giurisprudenziali da applicarsi in campo di responsabilità professionale odontoiatrica.
Il caso da cui si parte è uno dei tanti. Un paziente si reca dall’odontoiatra per realizzare una protesi dentale. Dopo la necessaria estrazione di tre denti, erano intercorsi ben sette mesi prima che l’odontoiatra applicasse la protesi, con conseguente successivo rigetto della stessa. Il paziente sosteneva che il lavoro non era andato a buon fine per colpa professionale dell’odontoiatra da imputarsi al ritardo nell’applicazione della protesi. L’odontoiatra sosteneva invece che il cattivo esito delle cure era da addebitarsi al negligente atteggiamento del paziente che aveva disertato più di un appuntamento.
La Cassazione, nel dare ragione al paziente, crea una sorta di decalogo in materie.
In sintesi.
sul nesso di causalità:
chiarisce la Cassazione come in primis occorra sempre valutare la sussistenza del nesso di causalità e come di recente, in relazione alla causalità omissiova (il non fare dell’odontoiatra) la stessa sez III - nella sentenza Cass 21619/2007 - abbia chiaramente evidenziato la distinzione tra causalità omissiva penale e la causalità omissiva civile, stabilendo che quest’ultima deve seguire la regola del "più probabile che non" ( e non la più alta soglia probabilista del nesso di causalità nel diritto penale di cui alla sentenza Franzese);
sulla prova della colpa:
circa l’onere probatorio la Cassazione statuisce (giurisprudenza ormai pacifica) che la prova dell’assenza della colpa stessa grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del medico)
sulla misura della colpa:
qui la sentenza è veramente chiara ed esaustiva, dettando una serie di criteri atti a misurare la colpa in ambito odontoiatrico. Tali sono secondo la cassazione:
la natura, facile o non facile, dell'intervento del medico;
il peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
la valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta (in presenza di operazione routinarie); grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973) (per interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non sufficientemente studiati o sperimentati; viene fatto salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista);
il corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente - quanto dei successivi obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento.
sull’obbligo di risultato in campo protesico.
Chiarisce qui la Cassazione che, contrariamente a quanto sostenuto da una datata giurisprudenza di merito (Pret. Modena 16.9.1993), più di recente la stessa cassazione Sez III nella decisione n. 10741 del 2002 questa corte ha avuto recentemente modo di affermare (Cass. sez. III n. 10741 del 2002) che "una entità materiale (...) non è mai individuabile nell'opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi, che può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico".
sulla consulenza tecnica.
Ultimo aspetto di rilievo sulla consulenza tecnica, ove la Cassazione chiarisce che la stessa non è compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è subordinata alla richiesta della parte rimessa alla disponibilità delle parti ma rientra invece nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (ex multis, Cass. n. 1620 del 1989). Pertanto può essere disposta liberamente del giudice in Appello anche ove non richiesta in primo grado.
TRIB MODENA 28 settembre 2006
Non è possibile stabilire con sicurezza un nesso causale tra l'operato dell'odontoiatra e i danni presuntivamente lamentati da un paziente in conseguenza delle prestazioni ricevute, laddove quest'ultimo abbia interrotto le cure contrariamente al piano terapeutico programmato dal professionista.
A tali conclusioni è giunto il Tribunale di Modena con sentenza emessa in data 28 settembre 2006. Questi i fatti da cui ha tratto origine la pronuncia.
Un soggetto si sottoponeva ad una serie di cure presso uno Studio Odontoiatrico per l'otturazione e ricostruzione di quattro elementi dentali. In seguito, detto soggetto interrompeva bruscamente le terapie presso lo Studio.
Il paziente, infatti, più volte interpellato dallo Studio personalmente o a mezzo familiari onde terminare il ciclo di sedute, non si presentava più agli appuntamenti.
Successivamente, accusando disturbi gengivali, l'ex paziente conveniva in giudizio lo Studio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per l'esecuzione imperfetta delle prestazioni di cura.
Circa, poi, i presunti danni lamentati dall'attore, il Giudice ha attribuito rilevanza, oltre che alla perizia del C.T.U., anche ad una prova testimoniale dalla quale risultava che il paziente non aveva portato a termine le sedute di rifinitura del lavoro nonostante i molteplici solleciti dello Studio in tal senso e per motivi comunque non addebitabili all'operato di quest'ultimo.
Data, quindi, la brusca interruzione del trattamento su iniziativa del paziente, il Tribunale ha ritenuto impossibile stabilire se le prestazioni erogate fossero state adeguate in rapporto ai problemi lamentati dall'attore e, se, conseguentemente, potessero essere state la causa dei successivi problemi dello stesso.
Esclusa, pertanto, la possibilità di individuare un sicuro nesso eziologico tra i presunti danni accusati dall'ex paziente e le cure erogategli dallo Studio, il Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria dell'attore.
ODONTOIATRIA – CONTRATTO D’OPERA – CONTRATTO PROFESSIONALE
TRIB MONZA 15 ottobre 2007
(conforme a Cass 3220/2008)
La sentenza è interessante in quanto stabilisce che la negligenza professionale dell'odontoiatra non può essere accertata alla luce delle norme sul contratto d'opera dal momento che quest'ultimo presuppone una valutazione dell'adempimento in base ad eventuali vizi o difetti dell'opera finale.
L'attività odontoiatrica, invece, concretizzandosi in prestazioni di diagnosi e di cura, deve essere valutata secondo i parametri relativi alle professioni intellettuali e, cioè, in termini di negligenza, imprudenza o imperizia nelle prestazioni erogate.
Questi i fatti che hanno portato all'instaurazione del giudizio e relativa pronuncia.
Nell'ottobre 2001 un soggetto si rivolgeva ad un odontoiatra per sottoporsi a trattamenti terapeutici. Verificate le condizioni del paziente, l'odontoiatra attuava sullo stesso alcuni interventi chirurgici estrattivi e protesici.
A seguito della rottura della ceramica, nel 2005 seguiva l'instaurazione del giudizio su iniziativa del paziente per il risarcimento dei danni patiti.
L'odontoiatra, riconducendo il proprio operato al contratto d'opera, il cui inadempimento deve essere fatto valere entro un anno "dalla consegna" dell'opera stessa ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Il Tribunale, nell'accogliere l'azione del paziente per comprovata negligenza del convenuto, ha, invece, precisato che il giudizio doveva considerarsi promosso tempestivamente in quanto l'operato del dentista non va ricondotto al contratto d'opera ma bensì alla disciplina delle professioni intellettuali che prevede una valutazione delle prestazioni erogate in termini di negligenza, imprudenza o imperizia.
L'azione di risarcimento danni per prestazioni odontoiatriche deve pertanto seguire quest'ultima disciplina anche con riguardo ai relativi termini di prescrizione e decadenza.
La sentenza è poi interessante n materia di polizze assicurative inerenti allo svolgimento di una attività professionale.
All'epoca dei fatti, il convenuto risultava essere coperto da una polizza assicurativa, poi disdetta dalla compagnia assicuratrice in data 25/0/2002, quando il ciclo di cure programmate dall'odontoiatra sull'attore era in pieno svolgimento e, precisamente, a metà. In giudizio la compagnia assicuratrice si era rifiutata di manlevarlo per i sinistri presuntivamente occorsi a partire dalla data di disdetta della polizza.
Il Tribunale, ritenendo che fosse assai difficile stabilire se i danni patiti dall'attore fossero riconducibili alle prestazioni erogate dal dentista prima della disdetta della polizza, ha condannato la compagnia assicuratrice a manlevare l'odontoiatra per il 50% dei danni cagionati, dal momento che all'epoca della disdetta della polizza si era a metà del ciclo terapeutico concordato tra le parti.
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avv. silvia stefanelli
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