L’INPS, con il messaggio 13279/07, interviene sull’istituto della flessibilità del congedo per maternità disciplinato dall’art. 20 del DLGS 151/01. La norma citata prevede che la lavoratrice in gravidanza può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs.151/2001).
Il certificato di cui sopra deve pervenire al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del 7° mese di gravidanza. In mancanza a partire dall’8° mese la lavoratrice ha il diritto/dovere di astenersi dall’attività lavorativa. Nell’eventualità in cui il datore di lavoro facesse lavorare la dipendente pur in carenza di idonea documentazione sarebbe passibile della sanzione dell’arresto fino a 6 mesi.

L’INPS, con l’odierno messaggio ribadisce che saranno accettate le sole domande di flessibilità alle quali siano allegate le prescritte certificazioni sanitarie e che siano presentate in data successiva alla fine del 7° mese e che attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro.

(da: Il Sole 24 Ore, 26 maggio, e www.inps.it )

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