Riceviamo e pubblichiamo.

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Cari colleghi e amici,
Il Consiglio dei Ministri di oggi 11 maggio ha approvato il disegno di legge sulla libera professione intramoenia e sull’esclusività di rapporto.
Il testo dovrà essere trasmesso alle Camere per avviare l’iter parlamentare.
E’ PROROGATO FINO AL 31/07/2008 il regime attuale di intramoenia extramuraria.
E’ Prevista l’esclusivita obbligatoria per UOC e UOSD.
E’ sancita la responsabilità dell’Azienda nella copertura assicurativa del personale anche in
intramoenia.

Cordiali saluti
Antonio Bray
UIL

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IL TESTO DEL DDL
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’11 MAGGIO 2007

Disegno di legge
"Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e
gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale
intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti
del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale."

Articolo 1
(Sicurezza delle cure)
1. Le Regioni e Province autonome assicurano le
condizioni per l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate del Servizio sanitario nazionale, di un sistema
per
la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti,
incluso
il rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo, nell’ambito delle
disponibilità delle risorse aziendali, l’organizzazione in ogni
Azienda
sanitaria locale, Azienda ospedaliera e Azienda ospedaliera
universitaria, di una funzione aziendale permanentemente dedicata a
tale scopo. I singoli eventi del rischio clinico e i dati
successivamente elaborati sono trattati in forma completamente
anonima.
2. Le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive
funzioni istituzionali, assicurano in ogni Azienda sanitaria, o in
ambiti sovraziendali individuati dalle Regioni, al cui interno
operino
uno o più ospedali, il servizio di ingegneria clinica che garantisca
l’
uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti
da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a
procedure
di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione
preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza,
funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di
ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove
acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle
tecnologie.

Articolo 2
(Responsabilità civile delle strutture e del personale
sanitario)
1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal
personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la dirigenza,
occorsi in Aziende Ospedaliere (A.O.), Aziende Ospedaliere
Universitarie (A.O.U.), Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e in
strutture sanitarie private accreditate è posta anche a carico della
struttura stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità
civile.
2. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni, anche
quelle relative alle attività libero professionali intramurarie.
3. In
alternativa alla copertura assicurativa, con riferimento ai rischi
derivanti dalla responsabilità di cui al comma 1, per le strutture
sanitarie pubbliche possono essere istituite forme di garanzia
equivalenti, purchè non comportino maggiori costi.

Articolo 3
(Definizione stragiudiziale delle controversie)
1. Le regioni e le
province autonome adottano, presso le Aziende sanitarie, nei limiti
delle risorse umane e strumentali complessivamente disponibili,
misure
organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle
vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da
operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le Regioni e le
Province autonome verificano annualmente, con riferimento agli ultimi
tre esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di
contenimento
della spesa.
2. La costituzione e il funzionamento dei servizi di cui
al comma 1 si uniformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione della non obbligatorietà della conciliazione, quale
strumento di composizione stragiudiziale delle controversie;
b)
garanzia della imparzialità, professionalità, celerità delle
procedure
e adeguata rappresentatività delle categorie interessate.
3 . E’
esclusa la possibilità di utilizzare gli atti acquisiti e le
dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova,
anche indiretta, nell’eventuale successivo giudizio.
4. In caso di
accordo tra le parti la conciliazione è definita con un atto
negoziale
ai sensi dell’articolo 1965 e seguenti del codice civile.

Articolo 4
(Attività libero-professionale intramuraria)
1. Per garantire l’
esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni
e
province autonome assumono tutte le più idonee iniziative volte ad
assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le
aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero universitarie, per
rendere
disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L’adozione delle
iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata in un arco
temporale non superiore a mesi dodici a partire dalla data del 31
luglio 2007, durante il quale, mentre restano in vigore i
provvedimenti
già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività libero-
professionale intramuraria, alle Regioni e Province autonome di
Trento
e Bolzano sono affidate l’individuazione e l’attuazione delle misure
dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali
delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale e del personale
universitario di cui all’articolo 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382.
3. Tra le misure di cui al comma 2, le Regioni e le Province
autonome, con le risorse disponibili, possono, ove necessario,
acquisire altri spazi ambulatoriali esterni, valutati anche dal
Collegio di direzione, idonei allo scopo tramite l’acquisto, la
locazione, la stipula di convenzioni; esse sono tenute a disporre,
altresì, che le aziende sanitarie, in tale circostanza, gestiscano,
con
integrale responsabilità propria, l’attività libero professionale
intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio in
particolare nel rispetto delle seguenti modalità: determinazione, in
accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare
la
integrale copertura dei costi dei servizi resi; affidamento a
personale
aziendale, o comunque dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori
oneri aggiuntivi, della prenotazione delle prestazioni, da eseguirsi
in
sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di
permettere il controllo dei volumi che non debbono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro;
modalità, con caratteristiche di terzietà, per la riscossione degli
onorari relativi alle prestazioni erogate. Le Regioni e Province
autonome dovranno definire le modalità per garantire l’effettuazione
da
parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale delle
prestazioni libero-professionali che per la loro particolare
tipologia
e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.

Articolo 5
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario)
1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente:
"4. La direzione di struttura complessa
comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’
incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di
struttura
semplice non comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la
durata dell’incarico previsto dal contratto individuale, salvo che
per
le strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per
gli
altri incarichi dirigenziali è consentito, a domanda, al termine dell’
impegno assunto con il contratto individuale, transitare dal rapporto
esclusivo a quello non esclusivo e dal secondo al primo con effetti
giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del mese
successivo.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente legge per gli incarichi assegnati successivamente, e
al
momento del rinnovo degli incarichi per quelli attualmente in vigore.
3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15-quinquies del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è
soppresso.

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