L’Igienista Dentale può o no aprire autonomamente uno studio?

Un igienista residente in Emilia Romagna ha richiesto l’autorizzazione ad aprire un studio autonomo, autorizzazione che gli è stata negata dagli organi competenti e avverso tale diniego l’igienista ha proposto ricorso al TAR (contro Comune e ASL).

In corso di causa sulla questione è intervenuto il Direttore Generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi con propria del 18 novembre 2013 che apre alla possibilità per l’Igienista dentale di esercitare le sue competenze in un proprio studio autonomo anche in assenza dell’Odontoiatra.

Per il Presidente AIO Pierluigi Delogu, «quella nota è un mero parere, che, per quanto autorevole, non può segnare l’ultima parola sul tema, al pari della sentenza che verrà pronunciata che, in ogni caso, non potrà esimere il Ministero dal mettere mano ad una chiara regolamentazione della questione nel rispetto della legge e dell’interesse dei cittadini.

Per questo AIO ha scritto al Ministro On. Beatrice Lorenzin e al Sottosegretario Vito De Filippo».

«Il ruolo dell'Igienista dentale – continua Delogu – è fondamentale per migliorare la qualità del servizio in odontoiatria e la sua collaborazione è spesso essenziale per l’efficacia delle terapie praticate, ciò non toglie che la maggior parte delle indicazioni che l’odontoiatra fornisce all’igienista sui trattamenti da praticare sul paziente presuppongono la contestualità o quantomeno la prossimità logistica e temporale dei due professionisti.

Del resto come potrebbe  operare l’ID in un proprio studio in soggetti con grosse riabilitazioni implanto-protesiche o forti problemi parodontali senza i necessari strumenti diagnostici di competenza odontoiatrica o come potrebbe fronteggiare eventuali emergenze sanitarie su pazienti affetti da patologie sistemiche importanti (quali cardiopatie, diabete, coagulopatie, patologie dismetaboliche, ecc. ecc.)? La nostra posizione è di assoluto rispetto e considerazione della professionalità dell’igienista ma anche di prioritaria e incondizionata tutela del paziente odontoiatrico, che passa necessariamente dal rispetto delle reciproche competenze di tutte le professionalità coinvolte.

Proprio per questo l’AIO ha deciso di intervenire – al pari della FNOMCEO e di ANDI – nel procedimento pendente dinanzi al TAR per sostenere la legittimità del provvedimento di diniego impugnato, mentre AIDI è intervenuta per supportare le ragioni del ricorrente. Il DM 137 del 15 marzo 1999 – precisa  l’Avvocato Maria Maddalena Giungato, che ha patrocinato le ragioni dell’AIO – istitutivo del profilo precisa che l’Igienista svolge sempre “la sua attività professionale su indicazione degli odontoiatri o dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.

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