I professionisti non sono più tenuti a pagare l’Irap dal 2022. Lo ha stabilito la legge di Bilancio approvata a fine 2021. L’imposta si pagherà ancora quest’anno per il precedente. L’attesa esclusione non vale però per le società, e fra esse quelle tra professionisti. Tutte le novità, descritte da Umberto ed Alessandro Terzuolo, commercialisti dello Studio Terzuolo Brunero & Associati in Torino, Milano e Roma, con il commento finale del Presidente Nazionale AIO Fausto Fiorile, sono contenute nell’articolo che segue, originariamente pubblicato sul quotidiano online Odontoiatria 33 in data 17 gennaio 2022 a questo link.

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Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 approvata a fine anno, quella dell’abolizione per il 2022 (ma non per tutti) dell’IRAP, l’Imposta regionale sulle attività produttive.

“L’esonero dal pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive – spiega Umberto Terzuolo dottore commercialista dello Studio Terzuolo Brunero & Associati con sede a Torino e Milano, consulenti fiscali AIO – purtroppo non vale per gli odontoiatri che utilizzano forme associative con cui svolgere l’attività professionale, ad esempio le associazioni professionali o le società (di persone o capitali)”.

L’eclusione dal pagamento dell’IRAP avrà effetto dal periodo di imposta 2022 e riguarderà gli odontoiatri che esercitano l’attività libero professionale in forma individuale. Questa disposizione vale anche per gli odontoiatri che, per usufruire dei vari crediti d’imposta collegati agli “Investimenti 4.0” e al “Bonus Mezzogiorno”, pur senza dotarsi di una struttura societaria, si erano iscritti in Camera di Commercio come impresa individuale.

Continueranno ad essere esonerati dal pagamento coloro che non dovevano il tributo come, ad esempio, gli odontoiatri che si erano avvalsi o si avvalgono del regime forfettario ex L. 190/2014 (o del, più datato, regime di vantaggio ex DL 98/2011) o gli odontoiatri collaboratori presso altre strutture o altri professionisti, privi della c.d. “autonoma organizzazione”.

“In sintesi –ricorda il dott. Terzuolo-, erano già esonerati de facto dal versamento del tributo i professionisti che operano all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi o coloro che non si avvalgono di lavoro altrui o, ancora, utilizzano beni strumentali particolarmente limitati (ad esempio telefono, autoveicolo o personal computer)”.

L’annullamento dell’imposta consentirà di risparmiare, in tasse, circa il 3,9%.

Da quando scatta l’esonero?

L’esonero vale dal periodo d’imposta 2022, annullando quindi gli acconti di giugno, luglio e novembre.
“Ma, attenzione –continuano i dott. Terzuolo-, la norma non cancella tutti i versamenti IRAP del 2022. Si dovrà versare il saldo IRAP riferito al 2021 da pagarsi nei mesi di giugno – luglio 2022. Sarà inoltre necessario presentare la dichiarazione IRAP per l’anno d’imposta 2021 entro la fine di novembre.In caso di contenziosi in essere, la nuova disposizione non determinerà automaticamente la totale estinzione a favore del professionista, ma sicuramente sarà un elemento che sarà valutato a suo favore dal giudice tributario”.

Chi dovrà ancora versare?

L’imposta sarà dovuta da tutti gli odontoiatri che esercitano l’attività professionale o con strutture societarie, siano esse di persone (S.n.c. o S.a.s.) o di capitali (S.r.l. o S.p.A.) ancorché con le connotazioni di S.T.P., o con altre forme associative (così come anche ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite).

“L’unico spiraglio per gli studi associati –spiega il dott. Terzuolo- è stato fornito da una recente Sentenza della Corte di Cassazione (prima nel suo genere) risalente allo scorso Dicembre in cui una associazione professionale era stata esclusa dall’applicazione dell’IRAP poiché era stato dimostrato (ma i fatti di causa che hanno condotto i giudici a questa pronuncia non sono noti) che i singoli professionisti avevano sempre esercitato l’attività professionale autonomamente e non in forma associata, provando di fatto che il vincolo associativo non si era mai costituito”.

Il commento.

“Certamente il provvedimento è un segnale positivo per la maggioranza degli odontoiatri che esercitano la professione in forma autonoma”, dice il presidente AIO Fausto Fiorile.
“Tra le criticità quella che la norma penalizza le aggregazioni, escludendo dall’esonero società e studi associati in un periodo in cui, invece, l’aggregazione può essere lo strumento utile per migliorare il servizio di assistenza ai pazienti e meglio competere sul mercato”.

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