Direttore sanitario odontoiatra nelle cliniche delle società, sempre presente nell’istituto, e contratto per chi esercita l’odontoiatria tanto nelle cliniche in franchising quanto in qualsiasi altra forma societaria: le richieste dell’Associazione Italiana Odontoiatri al disegno di legge sulla concorrenza –volte a offrire garanzie in più per gli utenti delle strutture odontoiatriche gestite da società – sono state recepite in Senato negli emendamenti all’articolo 47 sulle professioni regolamentate, e in particolare in quello a prima firma dei senatori Giuseppe Marinello e Aldo Di Biagio. Quest’ultimo prevede tra l’altro una sezione apposita dell’Albo Odontoiatri dove iscrivere queste società, e la necessità per il direttore sanitario della struttura di essere iscritto all’Albo da almeno 5 anni.

All’articolo 47 del testo, dedicato alla necessità per le professioni regolamentate di mettere parcella e preventivo per iscritto o spedire queste informazioni via web, si è aggiunta in inverno un’ipotesi di articolo 47 bis secondo cui l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito –oltre che a laureati in odontoiatria ed equipollenti -pure a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri. Ora il dispositivo è fermo in aula dopo l’esame della commissione industria, in attesa della nomina del nuovo Ministro dello Sviluppo. Tra i correttivi in campo per sostenere la necessità di un rapporto di prossimità odontoiatra-cittadino, alcuni – sostenuti anche da AIO – chiedono nelle società di capitali esercenti l’odontoiatria la maggioranza dei due terzi per i soci odontoiatrici. Ma la nostra Associazione chiede soprattutto tutele concrete, ed alcuni emendamenti vanno in tal senso. Gli emendamenti in quesione, cui rimandano i link a fine articolo, prevedono che tutte le strutture sanitarie polispecialistiche ove sia presente un ambulatorio odontoiatrico nominino un  direttore responsabile per i servizi odontoiatrici laureato in odontoiatria o iscritto all’Albo, che potrà svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’emendamento al 47 bis dei senatori Marinello e Di Biagio (47.0.100/3) prevede ulteriori cautele sopra citate. In particolare, il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai contratti nazionali del settore di riferimento.  Ecco i link che attestano come le nostre proposte siano arrivate a destinazione:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=967683&idoggetto=959154

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=968697&idoggetto=959154

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=968698&idoggetto=959154

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=968699&idoggetto=959154

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