Gli emolumenti degli amministratori di società tra professionisti (e odontoiatriche) in cui si eserciti l’attività odontoiatrica vanno assoggettati all’Enpam e non ad altri enti.
Si versa in quota B entro il 31 ottobre 2018, in due o cinque rate, il 16,50% del reddito (per l’anno reddituale 2017), considerando gli emolumenti alla stregua dell’attività libero professionale. A far chiarezza sul rapporto tra un odontoiatra e la sua società arriva una circolare della Fondazione, cui ha dato impulso Associazione Italiana Odontoiatri con i suoi rilievi sulle asperità normative in materia. La circolare ricorda come il regolamento del Fondo generale consideri imponibili presso la quota B “i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica”
«La normativa presume che l’incarico sia stato conferito al professionista in quanto conosce a fondo l’attività esercitata», spiega il vicepresidente vicario Enpam Giampiero Malagnino. E aggiunge: «La posizione in merito alle STP è in linea di continuità con quanto abbiamo sempre affermato: ogni qualvolta l’incarico, anche di amministratore di società, viene attribuito in virtù della competenza professionale medica od odontoiatrica, i contributi devono essere versati all’Enpam e non alla Gestione separata dell’Inps. Quest’ultima gestione pubblica infatti è stata istituita solo per coloro che non erano dotati di altra copertura previdenziale». La contribuzione obbligatoria in quota B segue le normali regole, con il massimale fino a € 101.427,00, mentre sopra tale cifra di reddito si paga l’1%, di cui lo 0,50% pensionabile e l’altro in solidarietà. Permangono le agevolazioni tra cui l’aliquota all’8,25% per i pensionati del Fondo Generale Enpam.
Per il presidente AIO Fausto Fiorile serviva un chiarimento a stretto giro in campo contributivo: «Da qualche mese l’Associazione lavora in stretta collaborazione con Enpam e con il suo vicepresidente per chiarire una situazione di sempre maggiore interesse, dovuta alla crescente diffusione in forma di Srl delle Società tra professionisti-STP, tipologia societaria prevista dalla legge 183/2011 che l’ordinamento considera a nostro avviso elettiva per chi eserciti una professione protetta e, aggiungo, abbia a che fare con la salute».
«E’ un chiarimento importante che contiene una buona notizia», spiega il commercialista Alessandro Terzuolo dello studio Terzuolo Brunero Associati di Torino e Milano (nella foto). «Fin qui non vi era certezza se, in caso di incarichi di amministratori con attività connessa all’odontoiatria, si dovesse versare ad Enpam o all’Inps. Enpam chiarisce in modo credo migliorativo sia perché l’aliquota del 16,50% è inferiore all’aliquota della gestione separata Inps (25,72% totale), sia soprattutto perché ora l’amministratore di una STP medico-odontoiatrica o società odontoiatrica potrà percepire il proprio compenso assoggettandolo alla propria cassa di previdenza “naturale” in piena continuità con la gestione precedente (Partita IVA individuale o Studio Associato con versamenti all’Enpam magari di tanti anni di attività)».
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