CIRCOLARE N. 53/E
Roma, 19 ottobre 2005
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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03 ottobre 2007
OGGETTO:Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini
relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui
all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
INDICE
1. PREMESSA
2. ASPETTI SOGGETTIVI
2.1 Soggetti obbligati
2.2 Soggetti esonerati
2.2.1 Soggetti esonerati a regime
2.2.2 Soggetti esonerati per il solo 2006
a) Soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli
18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
b) Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai
sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383
c) Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali,
regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni
d) Iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni
2.3 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
2.3.1. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali
avvenute nel corso dell’anno d’imposta cui si riferiscono gli
elenchi clienti e fornitori
2.3.2. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali
avvenute nel periodo compreso tra il primo gennaio e la data
di trasmissione degli elenchi
3. CONTENUTO DEGLI ELENCHI
3.1 Elenco clienti
3.1.1 Operazioni da inserire nell’elenco clienti
3.1.1.1 Operazioni escluse dall’elenco clienti
3.1.1.2 Esoneri per gli anni 2006 e 2007
3.2. Elenco fornitori
3.2.1 Operazioni da inserire nell’elenco fornitori
3.2.2.1 Operazioni escluse dall’elenco fornitori
3.2.2.2 Esoneri per gli anni 2006 e 2007
3.3 Cessioni e acquisti documentati con autofattura o soggetti al regime del
reverse charge
4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
4.1 Trasmissione telematica
4.2 Ricevute
4. 3 Termine di trasmissione
5. ASPETTI SANZIONATORI
1. PREMESSA
L’articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto
nell’articolo 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, che dispone
l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di presentare l’elenco clienti e fornitori.
Con circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E la scrivente ha fornito in
argomento i primi chiarimenti, che restano tuttora validi ed attuali.
Il presente documento di prassi si propone di dare ulteriori precisazioni
in considerazione, peraltro, dell’emanazione del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 14 giugno 2007- supplemento ordinario), con il quale sono individuati
gli elementi informativi e sono definite le modalità tecniche e i termini relativi
alla trasmissione degli elenchi suddetti.
2. ASPETTI SOGGETTIVI
2.1 Soggetti obbligati
Sono obbligati alla trasmissione dell’elenco clienti e fornitori tutti i
soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si
riferisce la comunicazione. L’obbligo non sussiste, invece, nell’ipotesi in cui
nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva
rilevante ai fini Iva.
In particolare, i predetti contribuenti hanno l’obbligo di presentare,
esclusivamente in via telematica, all’Amministrazione finanziaria:
• l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture
(clienti);
• l’elenco dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta
(fornitori).
La disposizione normativa in esame non prevede ipotesi di esonero di
carattere soggettivo e, pertanto, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi
anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti
tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori
fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in
liquidazione.
Sono, altresì, obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti
che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in
relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa
dalla fatturazione, nonché i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
decreti ministeriali del 24 ottobre 2000 n. 366 e 370, ossia coloro che
documentano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta –
fattura.
Sussiste l’obbligo di trasmissione dell’elenco in commento anche per i
soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad
esempio con riferimento alle operazioni relative a fatture di importo inferiore a
154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del dPR 9
settembre 1996, n. 695); la registrazione, infatti, è un adempimento successivo e
diverso da quello di emissione delle fatture e le norme in commento dispongono
che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato a quello di
emissione o ricezione delle fatture e non a quello di registrazione. Pertanto, la
peculiare modalità di annotazione non interferisce con l’obbligo di compilazione
e trasmissione degli elenchi.
2.2 Soggetti esonerati
2.2.1 Soggetti esonerati a regime
Preliminarmente si evidenzia che, fermo restando il dettato letterale della
norma, una espressa esclusione dall’obbligo di presentazione degli elenchi in
disamina è stata stabilita per i contribuenti minimi in franchigia di cui all’articolo
32-bis del dPR n. 633 del 1972, con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 20 dicembre 2006.
Sono, inoltre, esonerati dall’obbligo in commento lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle
operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, ossia diverse
da quelle previste dall’articolo 4 del dPR n. 633 del 1972.
Ugualmente, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno come
oggetto principale un’attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando
l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole
poste in essere ancorché in via residuale.
2.2.2 Soggetti esonerati per il solo 2006
L’articolo 15, comma 3-ter del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, a
seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.
127, ha previsto per l’anno d’imposta 2006 ulteriori esoneri di carattere
soggettivo dall’obbligo in commento, rinviando ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze il compito di stabilire termini e modalità
semplificate anche per l’anno 2007 a favore delle ONLUS e delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale.
In particolare sono stati esonerati i soggetti di seguito elencati con
riferimento a tutte le attività esercitate.
a) Soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni
La scrivente è dell’avviso che il legislatore abbia voluto, con la
richiamata previsione, esonerare per l’anno 2006 tutte le imprese minori in
possesso dei presupposti per applicare il richiamato regime di contabilità
semplificata di cui all’articolo 18 del dPR n. 600 del 1973 (ossia coloro che
avevano conseguito nell’anno 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90
euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), nonché gli esercenti arti e
professioni di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, indipendentemente
dall’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria. Usufruiscono
dell’esonero per l’anno 2006 anche gli enti non commerciali, soggetti all’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali tornano
applicabili le disposizioni dell’articolo 18 (cfr articolo 20 del dPR n. 600 del
1973).
Inoltre, lo spirito della norma e il suo intento ultimo consente di
affermare che destinatari dell’esonero in disamina, per l’anno 2006, sono tutti gli
esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della
contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ossia, ad esempio, anche i
produttori agricoli che non producono reddito d’impresa, ovvero gli enti non
soggetti ad IRES, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri
organismi di diritto pubblico).
b) Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri
nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.
383
L’esonero riguarda le associazioni riconosciute e non riconosciute, di
movimenti, di gruppi e di loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (cfr articolo 2 della
legge n. 383 del 2000);
c) Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e
provinciali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni
L’esonero è destinato ad ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l’attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
d) Iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni.
L’esonero è destinato a tutte le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente le finalità e gli
obblighi elencati nell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.
2.3 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in commento
prevede particolari modalità di invio degli elenchi clienti e fornitori nell’ipotesi
in cui il contribuente obbligato sia stato oggetto di operazioni straordinarie
(fusione, scissione, conferimento, ecc) o altre trasformazioni sostanziali,
individuando il soggetto obbligato alla comunicazione in funzione del momento
in cui è avvenuta l’operazione straordinaria.
2.3.1. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel
corso dell’anno d’imposta cui si riferiscono gli elenchi clienti e fornitori
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione degli
elenchi è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto
da quello in cui continui l’attività.
In particolare, se il dante causa si è estinto, l’avente causa deve trasmettere
due comunicazioni:
• la prima contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate
nell’anno cui si riferisce la comunicazione,
• la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione
d’anno cui si riferisce la comunicazione.
Diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione
straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell’operazione (dante causa-avente
causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori.
Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di “fusione per
incorporazione” avvenuta il 18 maggio 2006, con la quale la Società A incorpora
la società B – che si estingue a seguito della suddetta operazione – la società
incorporante dovrà presentare due comunicazioni: la prima contenente i dati delle
operazioni dalla stessa effettuate nell’anno 2006; la seconda riguardante le
operazioni della società B (estinta) relative alla frazione d’anno (1° gennaio
2006-17 maggio 2006) cui si riferisce la comunicazione.
Nell’ipotesi, invece, di un’operazione straordinaria nella quale il dante
causa non si estingue, ciascuna delle due società presenterà in via autonoma
l’elenco clienti e fornitori.
2.3.2. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel
periodo compreso tra il primo gennaio e la data di trasmissione degli elenchi
Anche in tale circostanza occorre distinguere il caso in cui il dante causa
si sia estinto o meno a seguito dell’operazione straordinaria.
Nell’ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa
deve trasmettere due distinte comunicazioni:
• la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso
nell’anno cui l’elenco si riferisce,
• la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa
relative all’azienda o al ramo d’azienda acquisito, sempreché l’inoltro
dell’elenco in considerazione non sia già avvenuto.
Nell’ipotesi, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per
effetto dell’operazione straordinaria la comunicazione deve essere da questi
assolta.
Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di scissione
totale, avvenuta il 31 marzo 2007, della società A, che si estingue a beneficio di
altre due società B e C, la beneficiaria (B) o (C) dovrà trasmettere due distinte
comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa
nell’anno cui l’elenco si riferisce (anno 2006), la seconda contenente i dati delle
operazioni effettuate dalla scissa relativo all’intero anno 2006, sempreché
l’inoltro dell’elenco in considerazione non sia già avvenuto da parte della stessa
società scissa. La beneficiaria, pertanto, è tenuta alla trasmissione dell’elenco in
disamina qualora non vi abbia provveduto la scissa ed è responsabile
dell’eventuale mancato invio.
Nel caso di una operazione straordinaria di scissione parziale, senza
estinzione della società scissa, ciascuna delle società (scissa e beneficiaria)
dovranno assolvere autonomamente all’obbligo di trasmissione dell’elenco
clienti/fornitori.
3. CONTENUTO DEGLI ELENCHI
3.1 Elenco clienti
3.1.1 Operazioni da inserire nell’elenco clienti
Nell’elenco clienti devono essere indicati tutti i riferimenti dei soggetti –
sia titolari di partita Iva sia consumatori finali – nei confronti dei quali sono state
emesse fatture o note di variazione nell’anno cui si riferisce la comunicazione,
sempreché, è evidente, il documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si tratti
di operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (come si evince dal punto 2 del
provvedimento 25 maggio 2007).
Per converso, in caso di emissione di fatture per operazioni fuori campo di
applicazione Iva, le stesse non devono essere inserite nell’elenco clienti.
Al fine di individuare le fatture da inserire nell’elenco occorre fare
riferimento alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di
registrazione né il momento in cui l’imposta risulta esigibile.
Ciò significa che sia le fatture differite – emesse in presenza di un
documento di trasporto e per le quali, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, rileva il
momento di effettuazione dell’operazione -, sia le fatture ad esigibilità differita –
emesse nei confronti dello Stato, Organi dello Stato, Enti pubblici territoriali, per
le quali, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, rileva il momento del pagamento -,
devono sempre essere inserite nell’elenco clienti relativo all’anno cui si riferisce
la data della fattura.
Gli elementi da indicare nell’elenco sono individuati al punto 2 del
richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia, cui si rinvia.
In particolare, si evidenzia che per ciascun cliente devono essere
comunicati:
• il codice fiscale,
• l’eventuale partita Iva,
• l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le
diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le
note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti
che, peraltro vanno inserite anche nell’apposito campo “importo
complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell’anno riferite
ad anni precedenti” (campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007).
Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui nei confronti di un cliente nell’anno
2006 siano state emesse:
a) fatture attive per 1.200 euro (1.000 imponibile + 200 Iva);
b) note di variazione relative a fatture emesse nello stesso anno 2006
per 240 euro (200 imponibile + 40 Iva);
c) note di variazione relative a fatture emesse nel 2005 per 120 euro
(100 imponibile + 20 Iva)
nella sezione “importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno di
riferimento” andrà inserito:
• nel campo “operazioni imponibili” il valore netto di 700 (pari a 1.000-
200-100)
• nel campo “imposta afferente” il valore netto di 140 (pari a 200-40-20);
mentre, nella sezione “importo complessivo delle note di variazione emesse e
ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” potrà essere inserito (essendo
facoltativo per gli anni 2006 e 2007)
• nel campo “operazioni imponibili” il valore 100
• nel campo “imposta afferente” il valore 20.
A partire dalle operazioni relative all’anno 2008, invece, le note di
variazione relative a fatture emesse in anni precedenti andranno
obbligatoriamente inserite anche nella sezione “importo complessivo delle note
di variazione emesse e ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” (nel
relativo campo di riferimento).
Nel modello è stato previsto un apposito campo “Importo complessivo
delle operazioni effettuate nell’anno – Operazioni imponibili con Iva non esposta
in fattura”, dove vanno inserite le operazioni attive documentate con fattura con
Iva non esposta. Trattasi, ad esempio, delle operazioni effettuate da coloro che
cedono beni usati e che applicano il regime del margine (cfr articolo 74 del dPR
n. 633 del 1972 ), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator,
che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli
preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 74-ter del dPR n.
633 del 1972 e dal decreto attuativo DM 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui
“deve essere emessa la fattura di cui all’art. 21 del dPR n. 633 del 1972, senza
separata indicazione dell’imposta”. Al riguardo, si ricorda che tali operazioni
costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre
agenzie o tour operator, acquisti con Iva non esposta ed indetraibile.
Naturalmente, qualora in relazione al medesimo cliente si effettuino
anche operazioni in regime ordinario le stesse andranno inserite in uno dei campi
all’uopo previsti (operazioni imponibili, non imponibili….).
Qualora la fattura sia emessa, ai sensi dell’articolo 21 del dPR n. 633 del
1972, dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo
incaricato, ovvero, nell’ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in
nome e per conto del mandante, l’operazione deve essere in ogni caso inserita
nell’elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non rilevando ai
fini dell’obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il documento.
D’altronde, gli obblighi successivi a quelli di emissione sono propri del
cedente/prestatore, cui deve essere inviata la fattura per la sua registrazione e per
la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
Così, ad esempio, con riguardo ai tour operator, l’articolo 4, comma 2
del DM n. 340 del 1999 consente di domiciliare le fatture relative a prestazioni di
servizi rese per il tramite di intermediari (agenzie di viaggio e turismo), presso le
agenzie medesime, mentre, il successivo comma 3, prevede che la fattura possa
essere emessa, su richiesta del cliente, dallo stesso intermediario, e che, in tal
caso, la fattura emessa dal tour operator sia allegata alla copia di quella emessa
dall’intermediario e da questi conservata. Ciò posto, poiché l’intermediario
emette fattura in qualità di mandatario con rappresentanza, l’operazione deve
essere inserita nell’elenco clienti del tour operator che può farsi assistere
dall’intermediario al fine di acquisire il codice fiscale e tutti gli elementi utili alla
compilazione dell’elenco medesimo.
Le agenzie organizzatrici possono, inoltre, emettere una fattura
riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario per le
prestazioni di intermediazione ricevute ed annotarle nel registro delle fatture
emesse e nel registro degli acquisti entro il mese successivo, mentre una copia
della fattura deve essere inviata al rappresentante di ciascun intermediario, che
deve annotarla nel registro delle fatture emesse ai sensi dell’articolo 23 del dPR
n. 633 del 1972, senza contabilizzare la relativa imposta. In tale circostanza, le
agenzie organizzatrici devono inserire le operazioni documentate con la fattura
riepilogativa solo nell’elenco fornitori. L’intermediario, a sua volta, indicherà
l’operazione di intermediazione nell’elenco clienti, senza indicazione
dell’imposta.
Nel caso di cointestazione della fattura attiva a più clienti negli elenchi
devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei
soggetti, senza ripartizione degli importi. Così, ad esempio, le agenzie di viaggio,
quando un soggetto acquista un pacchetto turistico per se e per conto di altri
soggetti (parenti, amici, colleghi di lavoro, etc…), devono riportare nell’elenco
clienti i codici fiscali di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa fattura,
distintamente per ogni cointestatario.
3.1.1.1 Operazioni escluse dall’elenco clienti
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia prevede al punto 3 alcune
esclusioni di carattere oggettivo dall’elenco clienti. In particolare, non devono
essere inserite:
• le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n.
633 del 1972 (cessione all’esportazione “diretta” e cessione
all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente);
• le cessioni intracomunitarie di beni e servizi.
Considerato che il provvedimento del direttore dell’Agenzia in esame
individua gli elementi obbligatori da inserire nell’elenco, è evidente che restano
escluse le operazioni, tra le quali, in genere, rientrano quelle sopra richiamate,
effettuate nei confronti di clienti di cui potrebbero non essere noti gli elementi
richiesti, non in quanto non si è provveduto ad acquisirli ma perché inesistenti
ovvero codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi.
In altre parole, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di
clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati
dall’Amministrazione fiscale italiana.
L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in
essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle cd
“triangolazioni nazionali” di cui alla lettera a) dell’articolo 8, delle cd
“esportazioni indirette” di cui alla successiva lettera c) dell’articolo 8 (ossia per
le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd
“triangolazioni comunitarie”, di cui all’articolo 58 del D.L. n. 331 del 1993,
trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del
trattamento non imponibile Iva, alle esportazioni.
Sono escluse, infine, dall’elenco clienti anche le operazioni attive con lo
Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, nonché le
operazioni di cui all’articolo 38-quater del dPR n. 633 del 1972 (“Sgravio
dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
Europea”).
Come già, in precedenza, chiarito sono infine escluse le fatture emesse a
fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva, tra le quali rientrano, oltre quelle
fuori campo Iva, anche le operazioni di cui all’articolo 74, secondo comma, del
dPR n. 633 del 1972, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi
Iva di cui all’articolo 50-bis del DL n. 331 del 1993, nonché tutte le operazioni di
vendita dei beni custoditi senza che vi sia l’estrazione dal deposito. Solo all&rsqu