Sindacati ed Associazioni scientifiche odontoiatriche rispondono alle Società di Medicina Estetica Agorà, Sime e Sies autrici di un esposto contro un evento formativo in programma a Roma, esposto in cui si afferma in contrasto con l’AIFA che gli Odontoiatri sono inibiti di regola all’uso della tossina botulinica, “farmaco ad uso medico”, e possono praticare terapie estetiche solo se correlate a interventi odontoiatrici.
Il seguente comunicato elaborato da Poiesis e Simeo, dei sindacati Aio e Andi e dall’Associazione Dentisti Italiani-Adi ribadisce agli iscritti che, al di là delle conferme giunte dalle sentenze di Cassazione, la norma da seguire in materia di estetica è la legge 409 del 1985 che abilita agli interventi su denti, bocca, mascelle e relativi tessuti.
Cari Associati,
è nota a tutti l'interpretazione, da parte dei Sindacati degli Odontoiatri e delle Associazioni Scientifiche scriventi, della Legge 409/'85 istitutiva della professione odontoiatrica, riguardante la liceità delle terapie aventi finalità estetiche (già indicata nel DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI CONSENSO del 17 aprile 2015;
http://www.poiesisweb.eu/consensus/consensus2015.pdf ).
In particolare si ribadisce che:
– non vi può essere alcun dubbio sulle competenze mediche generali esercitabili dal medico odontoiatra (Cass. Civile 22 novembre 2000 n. 15078) sul terzo medio e inferiore del viso, comprensive altresì dei trattamenti aventi finalità estetiche;
– tale ambito di attività, sancito dalla legge (Art. 2 Legge 409/'85: “dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti”) e dalla giurisprudenza, non può essere in alcun modo limitato da un parere del Consiglio Superiore di Sanità, che non ha potere legislativo in merito;
– peraltro, pur in assenza oggi di una Scuola di Specializzazione in Medicina Estetica, esistono da tempo percorsi formativi pluriennali in materia dedicati agli odontoiatri, già avallati dallo stesso Ministero della Salute tramite ECM;
Le assicurazioni convenzionate con le nostre Associazioni "coprono” l’attività di medicina estetica del viso, da parte degli odontoiatri, purchè l’attività si svolga nelle aree di competenza, come dice la legge.
Ciò premesso, nel sottolineare che le competenze già da tempo riconosciute non sono suscettibili di modifica alcuna, se non con provvedimenti aventi forza di legge, si evidenzia che, nell'osservanza proprio della legge, è imperativo non travalicare quelli che sono i confini anatomici stabiliti dalla legge stessa, a tutela degli operatori, ma soprattutto dei pazienti.