La tossina botulinica è prescrivibile e utilizzabile anche dagli Odontoiatri. Lo afferma l’Agenzia del farmaco AIFA che con determina del 20 febbraio scorso estende l’utilizzo dei farmaci Botox e Dysport all'Odontoiatra.

La determina rivede la definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano a base del principio attivo neurotossina di «Clostridium Botulinum» di tipo A utilizzati a scopo terapeutico. Di fatto sancisce ufficialmente che l’Odontoiatra è il “medico del sorriso” e non solo dei denti. All’intervento AIFA hanno contribuito le richieste dell’Associazione italiana di Medicina estetica odontoiatrica (Simeo) e di Perioral and Oral Integrated Esthetics Scientific International  Society  (Poiesis) che avevano chiesto al Ministero della Salute l'inclusione degli Odontoiatri tra gli specialisti autorizzati a  prescrivere e somministrare la tossina botulinica di tipo A. L’argomentazione è puramente terapeutica, scrivono le due società scientifiche: “Tra le indicazioni riconosciute da Aifa ed  anche dalla  European Medicines Agency per i  medicinali a base di neurotossina Clostridium Botulinum A c’è il  trattamento dello spasmo emifacciale e  delle distonie focali associate “che rientrano con  tutta   evidenza nelle competenze riconosciute dalla legge per l'odontoiatra. Odontoiatra che, a livello internazionale, utilizza sempre più la neurotossina nella terapia di patologie oro-facciali e dei denti, in condizioni non infrequenti d’ipertonia della muscolatura masticatoria e patologie dell'articolazione temporo-mandibolare”.

Associazione Italiana Odontoiatri plaude alla determina che, come sottolinea il presidente Fausto Fiorile, «prende atto delle conclusioni del Documento di Villafranca 2015 sulle competenze dell’Odontoiatra in Medicina estetica firmato da AIO, Andi, Poiesis, Simeo ed altre sei associazioni scientifiche. L’Agenzia del Farmaco –rileva Fiorile– riconosce il ruolo dell’Odontoiatra come “medico” mettendo la parola fine a una diatriba durata anni e innescata nel settembre 2014 da una presa di posizione del Ministero della Salute, a sua volta supportato dal Consiglio superiore di Sanità, che precludeva interventi di medicina estetica agli Odontoiatri. Quel parere era contrario alla legge istitutiva 409 del 1985 istitutiva della Professione di Odontoiatra, dove si parla esplicitamente di diagnosi e terapia non solo dei denti e della bocca, ma anche delle mascelle e dei relativi tessuti. Oggi si dimostra, allo stato dei fatti e con supporti internazionali, che l’Odontoiatra, nel proprio distretto di competenza è un medico che deve poter curare il proprio paziente a 360° potendo disporre di tutti i presidi di cui ha bisogno». 

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