§ – il medico non può esimersi dalla responsabilità di cure non adeguate
adducendo le insistenze del paziente. Rientra nei doveri professionali del
sanitario il rifiuto degli interventi lesivi della salute anche se richiesti
dal paziente medesimo. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]

Corte d’Appello di Genova, Sezione I, Sent. del 03/04/2007

Omissis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Osservato sul processo:
1) La A. Ass.ni propone appello, con citazione spedita per notifica il
7.3.2003, contro la sentenza n. 794/02 emessa il 21.1.2002 e depositata il
29.10.2002, con la quale il Tribunale di Massa, in accoglimento della
domanda proposta da I.E. con citazione notificata il 20.1.1995, ha
condannato il suo assicurato dott. A.R. al pagamento di Lire 7.500.000 pari
a Euro 3873,43 per danno biologico, di Lire 3.500.000 pari a Euro 1.936,71
per danno morale, di Lire 5.164,57 per rimborso spese per cure non riuscite,
di Lire 30.000.000 pari a Euro 15.493,71 per spese per esecuzione di una
corretta terapia odontoiatrica, oltre interessi e rivalutazione, e spese
processuali,
2) La A. ha partecipato al giudizio di primo grado, quale terza chiamata in
garanzia dal R. per esserne manlevato in forza di polizza assicurativa,
3) In primo grado la causa è stata istruita testimonialmente e con
espletamento di consulenza tecnica d’ufficio del dott. P., ed è stato
acquisito agli atti l’accertamento tecnico preventivo eseguito dal dott. C.,

4) Il primo giudice, ha ritenuto, sulla scorta della ctu, che il dott. R.
fosse incorso in errori di valutazione, e di esecuzione,
5) I primi per aver omesso di eseguire preventivamente la bonifica del cavo
orale (in una situazione di partenza gravemente compromessa da grave
paradontopatia in entrambe le arcate, carie multiple e condizione
neuromuscolare non equilibrata),
6) E i secondi in relazione alla scelta del tipo di impianto ed alla lesione
nel corso dell’intervento dell’integrità del nervo mandibolare sia di destra
che di sinistra, con postumi permanenti del 2-3%,
7) Il Tribunale, in motivazione, ha ritenuto accoglibile la domanda di
garanzia, omettendo di farne menzione in dispositivo,
8) L’appellante lamenta la mancata considerazione delle proprie eccezioni
relativa alla esclusione dalla garanzia degli interventi di implantologia di
cui all’art. 1 delle Condizioni Generali e in subordine l’erroneità della
decisione sull’an e sul quantum, per essere stato condizionato l’esito delle
cure dal comportamento del paziente sottrattosi volontariamente alla loro
conclusione così determinando o aggravando l’esito infausto,
9) Il dott. R. si è costituito in giudizio resistendo ai motivi di appello
relativi al rapporto assicurativo e proponendo appello incidentale sull’an e
sul quantum contro la condanna pronunciata nei suoi confronti, chiedendo
procedersi alla rinnovazione della ctu,
10) L’I. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli,
11) Sospesa parzialmente in limine litis la provvisoria esecutività della
sentenza appellata, ed espletata nuova ctu collegiale dai proff. C.B. e P.D.
dell’Università di Pavia, la causa è stata assegnata a decisione all’udienza
collegiale del 7.12.2006,
2. Ritenuto sul primo motivo di appello principale:
1) E’ infondata l’eccezione del R. di tardività della deduzione della
società assicuratrice in ordine all’esclusione degli interventi di
implantologia dalla copertura assicurativa, formulata in sede di conclusioni
definitive di primo grado, in quanto, sia che la si configuri come mera
difesa volta a paralizzare la pretesa attorea, che come eccezione in senso
stretto, la sua deduzione in sede di precisazione delle conclusioni
definitive era ammissibile secondo la formulazione dell’art. 184 c.p.c.
"vecchio rito",
2) Il motivo è fondato, poiché emerge effettivamente dalla lettura delle
condizioni di polizza che gli interventi di implantologia sono esclusi dalla
garanzia,
3. Ritenuto sui motivi di appello principale e incidentale sull’an:
1) la ctu collegiale svolta in secondo grado ha escluso la responsabilità
del dott. R. per la scelta dell’impianto e la lesione al nervo,
2) i ctu sostengono, con ampia e convincente motivazione, che non sia
ravvisabile colpa professionale nella scelta di utilizzare impianti a vite,
tecnica risalente nel tempo, ma efficace e tuttora in uso, piuttosto che i
più moderni impianti osteointegrati, e che nessun danno il paziente ha
subito a seguito di tale scelta, poiché gli impianti eseguiti sono stati
effettuati in modo ottimale, tanto da essere tuttora in uso, ad eccezione di
uno, la cui espulsione non è attribuibile a scorretta esecuzione, ma alle
particolari condizioni del paziente,
3) Inoltre, nella relazione a chiarimenti 24.11.2005, precisano che non
risultava alla visita da loro effettuata alcuna sintomatologia obiettivabile
riferibile alla sofferenza del nervo alveolare, il che è indice di
insussistenza di una concreta e reale lesione del nervo, e che dalla Tac
eseguita il 7.7.1994 non è evidenziabile tale lesione, potendo accadere che
l’ipoanestesia nervosa sia dovuta non all’alterazione del nervo, bensì
semplicemente a compressione vascolare,
4) Non condivisibile è la critica avanzata a tali conclusioni dalla difesa
dell’I., sotto il profilo che si tratterebbe di affermazioni meramente
ipotetiche, stante il mancato utilizzo di documentazione clinica e per non
aver tenuto conto che erano nel frattempo intervenute modifiche delle
condizioni del paziente, che si era sottoposto a cure odontoiatriche presso
medici di Budapest,
5) I ctu hanno tenuto conto di tutta la documentazione medica versata in
atti e di quanto emergente dall’ATP e dalla CTU circa le condizioni del
paziente all’epoca, ed hanno provveduto ad una nuova visita, compiendo,
quindi, tutti gli accertamenti possibili sulla scorta della documentazione
probatoria disponibile, dalla quale è totalmente assente qualsiasi traccia
degli interventi eseguiti all’estero, e se vi fossero lacune nella
ricostruzione tecnica della vicenda, queste sarebbero imputabili unicamente
al mancato adempimento dell’onere probatorio da parte dell’attore,
6) I ctu hanno ravvisato un profilo di responsabilità professionale per la
mancata esecuzione di cure canalari valide prima dell’esecuzione degli
impianti,
7) Il dott. R. si è difeso sostenendo che, su insistenza del paziente, che
doveva sposarsi e partire per il viaggio di nozze, era stato eseguito un
impianto provvisorio, e che, nonostante le sue raccomandazioni di riprendere
subito le cure al rientro, il paziente le aveva interrotte,
8) La difesa non ha pregio non potendosi il medico esimere dalla
responsabilità di cure non adeguate adducendo le insistenze del paziente,
rientrando nei suoi doveri professionali il rifiuto degli interventi lesivi
della salute anche se richiesti,
9) Non si riconosce concorso di colpa dell’I., sotto il profilo della
carenza di igiene orale e della mancata presentazione alle visite di
controllo, in quanto, pur essendo simili comportamenti in astratto
rilevanti, come evidenziato dai ctu, non vi è però sufficiente prova della
loro incidenza in concreto, tenuto conto che la procedura adottata di
anticipazione dell’intervento implantologico rispetto alle necessarie cure
era già di per sé idonea causa del danno,
10) Si limita quindi il riconoscimento di responsabilità del dott. R.
soltanto a quest’ultimo aspetto, 4. Ritenuto in ordine ai motivi di appello
sul quantum:
1) all’esclusione della responsabilità sotto altri profili, consegue che la
liquidazione dei danni va limitata a quelli derivanti dalla mancata
esecuzione delle cure canalari,
2) emergendo dalla ctu la necessità del ritrattamento canalare di rutti gli
elementi dentari, con un costo variabile tra Euro 2.500 e 3.000, pare
congruo liquidare tale danno in Euro 3.000,00 all’attualità,
3) va altresì riconosciuto il danno da inabilità temporanea al 25% per le
dodici sedute occorrenti per le cure secondo la ctu, e così Euro 113,85 per
danno patrimoniale (secondo i parametri di liquidazione in Euro 37,95 al
giorno in uso presso questa Corte e resi noti dalle pubblicazioni
specializzate), ed altrettanto per danno morale, e così Euro 227,07,
4) in parziale riforma della sentenza appellata il dott. R. viene così
condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 3.227,07, oltre
interessi legali dalla sentenza al saldo,
5) alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali
(commisurate all’importo della pretesa riconosciuta fondata) e le spese di
ctu, comunque necessarie per l’accertamento dei danni, vengono poste
definitivamente a carico del soccombente,
6) trattandosi di responsabilità non correlata alle prestazioni escluse
dalla copertura di polizza, il R. dovrà essere manlevato dalla società
assicuratrice di tutte le somme che è condannato a pagare all’I., e questa
viene condannata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi in suo
favore,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata,
1) condanna A.R. a pagare E.I. la complessiva somma di Euro 3.227,07, oltre
interessi legali dalla presente sentenza al saldo,
2) condanna A.R. a rifondere a E.I. le spese processuali che liquida in: per
il primo grado in Euro 426,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro
1.500,00 per onorari, e per il secondo grado in Euro 175,00 per spese, Euro
1.000,00 per diritti, Euro 2.000.00 per onorari, oltre IVA e CPA su diritti
e onorari,
3) pone definitivamente a carico del R. le spese di ctu di primo e secondo
grado,
4) condanna U. S.p.a.. oggi A. Assicurazioni S.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore a tenere il R. manlevato delle somme che è
condannato a pare all’I. in base ai capi 1) e 2) e 3) della presente
sentenza,
5) condanna U. Italiana S.p.a. oggi A. Assicurazioni S.p.a. in persona del
legale rappresentante pro tempore a rifondere al R. le spese processuali
sostenute nei suoi confronti che liquida: per il primo grado in Euro 100,00
per spese, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 750,00 per onorari, e per il
secondo grado in Euro 75,00 per spese, Euro 750,00 per diritti, Euro
1.000.00 per onorari, oltre IVA e CPA su diritti e onorari.
Così deciso in Genova il 6 marzo 2007. Depositata in Cancelleria il 3 aprile
2007.

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