Un parere epocale, quello reso dalla Federazione Nazionale all’OMCeO di Torino, a seguito di un quesito posto dalla sede AIO locale. Il medico e il dentista liberi professionisti possono essere contemporaneamente amministratori di società. A patto che non antepongano ai loro interessi primari – cura dei pazienti, formazione e ricerca – interessi secondari, economici o d’altro tipo. Il quesito della Segretaria Sindacale AIO Laura Anna Melone alla Commissione Albo di OMCeO Torino riguardava la richiesta di un socio odontoiatra intenzionato ad aprire una srl immobiliare per gestire parte di patrimonio per affitti a reddito: attività incompatibile o no con quella di dentista? «Fin qui alcune CAO rispondevano di no, un iscritto all’albo non poteva guidare una Srl e ciò poteva causare penalizzazione per i professionisti sanitari», anticipa Melone. «Stavolta la Commissione Albo risponde diversamente, ciò che conta non è la forma societaria o il ruolo ricoperto, ma evitare la compromissione dei valori cardine della professione»
«Esatto. In primo luogo – spiega Melone – manca nel nostro ordinamento una norma specifica che impedisca all’iscritto di costituire una società con un oggetto diverso da quello sanitario. Ciò premesso, i paletti per il camice sono tre: non deve compromettere l’autonomia, la dignità e l’indipendenza professionale; non si devono generare conflitti di interesse con l’attività sanitaria; non vanno violati i principi del Codice deontologico o della Legge professionale. Questo orientamento è destinato a incidere su molte società già esistenti e su molte scelte future dei medici e odontoiatri, restituendo certezza giuridica e serenità decisionale».
Com’è arrivato il parere firmato dal presidente FNOMCeO Filippo Anelli?
«Consapevole che nei singoli ordini vi possono essere risposte divergenti, l’Ordine torinese dopo la risposta CAO ha anche investito la Federazione per avere, oltre che un riscontro, un indirizzo univoco. E l’indirizzo conferma la posizione dell’Ordine di Torino. Cita gli articoli del Codice inseriti nella risposta della CAO, il 4 (l’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità senza sottostare ad interessi economici o d’altro tipo), il 30 (il medico odontoiatra evita che il suo comportamento professionale sia condizionato da vantaggi economici o di altra natura e se è il caso dichiara al paziente il tipo di rapporto che potrebbe condizionarlo), il 65 (no ad intese con altre professioni per fare impresa commerciale che ne condizionino dignità, indipendenza e autonomia professionale, no ad opacità nelle partecipazioni a società, obbligo di dichiarare possesso di quote societarie per lo svolgimento dell’attività professionale). E conclude: a parte “le suesposte osservazioni, nulla osta che il medico e/o odontoiatra libero professionista ricopra un ruolo imprenditoriale in ambiti che esulano da quello sanitario” se adempie agli “interessi istituzionali primari legati al paziente, nel rispetto dei principi deontologici di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità”».
Quali sono le conseguenze per gli odontoiatri nella nuova lettura FNOMCeO?
«È sufficiente una breve ricerca in rete per rilevare come, negli anni passati, sul tema siano stati espressi orientamenti differenti che hanno contribuito a generare incertezza tra i professionisti, specie sui profili deontologici. Mancava una chiara distinzione tra attività imprenditoriale lecita ed attività incompatibile perché lesiva dell’autonomia professionale. Oggi nell’ordinamento emerge una visione “imprenditoriale” dei professionisti sanitari, di fatto chiamati sempre più spesso a confrontarsi con temi gestionali, patrimoniali e organizzativi. Quello di Fnomceo non è solo un parere favorevole. Si estende a tutti i ruoli di vertice nelle società, e parte dall’assunto che a fare la differenza nel rispetto del Codice deontologico è la qualità delle persone: la buona volontà, unita alla competenza, può cambiare il futuro di molti colleghi. In questo percorso di evoluzione, il ruolo delle associazioni professionali e in particolare di AIO, diventa centrale nel promuovere il confronto con le istituzioni, nel dare voce ai bisogni reali dei colleghi e nel favorire una lettura moderna, consapevole e giuridicamente fondata della professione odontoiatrica che sia al tempo stesso evoluta, responsabile e rispettosa dei suoi valori fondanti».
Nota a margine. Il parere FNOMCeO si estende alle situazioni di medici e dentisti con un contratto con il Servizio sanitario nazionale. Per loro i vincoli sono maggiori rispetto ai colleghi “autonomi”. Citando una sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, la 124/2023, la Federazione in questo caso conviene che – nell’ottica di evitare un conflitto con la missione del SSN di tutela della salute pubblica – ospedalieri e convenzionati dovrebbero farsi autorizzare ogni attività extraistituzionale e spetta all’azienda sanitaria datrice di lavoro di volta in volta distinguere i casi di conflitto d’interesse (divieto) dagli altri (autorizzabili).