I giudici amministrativi dicono stop ai riconoscimenti semplificati dei titoli di medico, odontoiatra, infermiere conseguiti in ambito extracomunitario. Anche se la legge 34 dal 2023 consente assunzioni e convenzionamenti di professionisti esteri con titoli equipollenti ai colleghi italiani, una regione non può ingaggiare sulla base di titoli sommari, o non ben accertabili, né può dettare le regole in questa materia. Ecco perché il Tar della Lombardia, su ricorso FNOMCeO, in due sentenze ha annullato la Delibera regionale 12/3392 dell’ 11 novembre 2024 e il decreto del Direttore generale Welfare n. 17712 del 21 novembre che avevano introdotto un riconoscimento semplificato delle specializzazioni mediche conseguite all’estero.
Come si arriva al riconoscimento semplificato
La materia sul riconoscimento dei titoli esteri è regolata dalla direttiva europea Bolkestein, la 36/2005, che equipara i titoli conseguiti nei paesi comunitari. Per chi viene da fuori Unione Europea la direttiva non vieta ulteriori equiparazioni da parte degli stati membri se ci sono motivi a patto si rispettino condizioni minime di formazione. L’Italia disciplina meglio la materia con il decreto legislativo 206 del 2007 che chiede la conoscenza della lingua italiana, la valutazione dei titoli acquisiti, eventuali misure compensative per riscontrate carenze, come un tirocinio di adattamento. Nel 2020 il Covid ha richiesto nuove forze al nostro servizio sanitario e il decreto legge 27 ha consentito l’esercizio a professionisti extra-Ue con procedura semplificata. Basta fare istanza e mostrare l’iscrizione all’Albo del paese di origine, e si può essere ingaggiati da un servizio sanitario regionale. All’inizio l’ok era fino al 2022; ma la legge 34 ha disposto una proroga a tutto il 2027 perché i sanitari scarseggiano tuttora. La stessa legge ha affidato a un accordo tra stato e regioni la determinazione di regole più precise e uniformi per la procedura semplificata. Ma l’accordo non è mai arrivato. Le regioni hanno fatto da sole. Estendendo in qualche caso per “analogia” l’esame titoli semplificato ad altre professioni, come il dentista, una prassi contro cui si erano scagliati il Presidente CAO Nazionale Andrea Senna e Associazione Italiana Odontoiatri con il Segretario Sindacale Danilo Savini
Il caso Lombardia e la sentenza Tar
La Lombardia ha individuato per i medici una procedura online e la possibilità di riconoscere specializzazioni conseguite all’estero. Poi ha esteso la misura ad altre professioni sanitarie. Per i giudici, ha ecceduto i limiti della legge 34 introducendo una disciplina alternativa. Il Tar lombardo nella Sentenza 2941/25 del 15 settembre ricorda che l’ingresso nel Ssn di specialisti formati all’estero deve passare per controlli “rigorosi e comparabili a quelli richiesti ai medici italiani”. Serve più che mai un’intesa stato-regioni sulle regole. Il Tar ha anche accolto il ricorso di Fnomceo, che ha interesse ad agire “stante il potere-dovere degli ordini professionali di verificare la sussistenza di un’adeguata formazione e competenza dei propri iscritti”. E stante il diritto degli iscritti a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri. «È una bellissima vittoria– spiega il presidente Omceo Mi Roberto Carlo Rossi –si parla di sicurezza dei cittadini. Se una specializzazione è riconosciuta in modo troppo disinvolto, si crea un doppio che mina la credibilità dell’intero sistema sanitario”. Andrea Senna, presidente CAO Milano parla di «ottima notizia anche per gli odontoiatri, il problema esisteva anche nel nostro ambito».
A sinistra il Presidente CAO Nazionale Andrea Senna a destra il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini